Compenso dell'avvocato che ha svolto attività davanti al GdP: a chi spetta decidere sulla liquidazione

Compenso dell'avvocato che ha svolto attività davanti al GdP: a chi spetta decidere sulla liquidazione

Con la sentenza 8929, pubblicata il 29 marzo 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa al giudice competente per le controversie in materia di liquidazione dei compensi dell’avvocato per le attività professionali svolte da quest’ultimo innanzi al Giudice di Pace.

Venerdi 14 Aprile 2023

IL CASO: Un avvocato, avendo svolto attività professionale, quale codifensore, innanzi al Giudice di Pace nell’ambito di alcune procedure monitorie, proponeva innanzi a quest’ultimo ufficio richiesta per la liquidazione dei compensi maturati.

La richiesta del legale veniva rigettata dal Giudice di Pace per incompetenza sul presupposto che le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, anche per l'opera prestata nei giudizi davanti al giudice di pace, sono soggette al rito sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 le quali devono essere trattate e decisione dal tribunale in composizione collegiale.

L’ordinanza di rigetto veniva impugnata dal legale con ricorso per Cassazione. Il legale deduceva la violazione dell’art. 28 della legge n. 794/1942 (come sostituito dall’articolo 34 decreto legislativo n. 150/2011, comma 16 lett. a) dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 per aver il Giudice di Pace esclusa la propria competenza a decidere sulla richiesta di liquidazione dei suoi compensi.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio al Giudice di Pace di provenienza, in persona di diverso magistrato, ha ribadito il seguente principio di diritto “il giudice di pace adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera è competente per le controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall'art. 28 l. n. 794/1942 e regolate dal rito di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011”.

Nel decidere la controversia, gli Ermellini hanno richiamato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale le controversie previste dall’art. 28 della legge n. 794 del 1942 e l'opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo avente ad oggetto onorari, diritti o spese spettanti agli avvocati, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2012 nella formulazione applicabile ratione temporis.

Per le suddette controversie è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 8929 2023

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