Con l’ordinanza n. 25938/2018, pubblicata il 16 ottobre scorso, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata in merito al Giudice a cui spetta decidere sulle controversie tra avvocato e cliente relative al compenso spettante al professionista per prestazioni svolte da quest’ultimo in materia tributaria sia in via stragiudiziale, sia innanzi al Giudice Tributario.
Lunedi 22 Ottobre 2018 |
Con la suddetta decisione i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che la giurisdizione spetta al Giudice ordinario e non a quello tributario.
IL CASO: nella vicenda esaminata dalle Sezioni Unite, un avvocato in proprio e nella qualità di legale rappresentante di uno studio associato proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c al fine di ottenere la condanna di un proprio cliente al pagamento dei compensi per prestazioni professionali svolte innanzi all’Agenzia delle Entrate e innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e alla Commissione Tributaria Regionale. Il cliente nel costituirsi in giudizio eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice tributario, sostenendo che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2011, nel prevedere la competenza dell’ufficio Giudiziario di merito adito per il processo nel quale il legale ha prestato la propria opera ha inteso attribuire la competenza giurisdizionale al Giudice Tributario nel caso in cui il processo si sia svolto innanzi alle Commissioni Tributarie. Stante l’eccezione del difetto di giurisdizione, nelle more del giudizio, il legale proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione insistendo per la dichiarazione della giurisdizione in favore del giudice ordinario.
LA DECISIONE: le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi in merito al suddetto regolamento preventivo di giurisdizione, hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la norma di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2011 è qualificabile come norma sulla competenza e non sulla giurisdizione.
Secondo gli Ermellini “Il contenzioso volto ad ottenere l’adempimento di un obbligo di natura squisitamente civilistica, nascente da un contratto di prestazione professionale stipulato tra soggetti privati, è del tutto distinto dalla controversia di base, di natura tributaria, nel cui ambito le prestazioni professionali sono state svolte, ed eterogeneo rispetto alla materia, concernente i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, che il legislatore (art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) attribuisce alla giurisdizione Tributaria”.
Inoltre, come già affermato dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 4485 del 23 febbraio 2018, la controversia oggetto del disposto normativo dell’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui si riferisce l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2011, anche dopo la modifica, è rimasta negli stessi termini, riguardando la domanda con cui l’avvocato chiede la liquidazione delle spettanze per l’attività professionale svolta in un giudizio civile o con l’espletamento di prestazioni professionali che si pongono in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa l’attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell’esercizio dell’azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti a giudici speciali.
Cassazione civile Sez. Unite Ordinanza n. 25938 del 16/10/2018