L'insegnante di sostegno deve avere competenze specifiche e adeguate all'handicap dell'alunno

Avv. Giovanna Fronte.
L'insegnante di sostegno deve avere competenze specifiche e adeguate all'handicap dell'alunno

Il docente di sostegno deve possedere le conoscenze specifiche che consentano l'efficace ed ottimale espletamento della sua funzione, proprio con riferimento all'handicap di fronte al quale egli si trova ad operare.

CdS Sez. VI 11/10/2018 n. 0581/2018  - Pres. Sergio SANTORO , Est. Francesco MELE.

Sabato 20 Ottobre 2018

L’assegnazione di un insegnante di sostegno costituisce, per l’alunno disabile, un diritto soggettivo condizionato dalla circostanza che esso deve essere di volta in volta commisurato alle specifiche difficoltà riscontrate nell’area dell’ apprendimento, variabili da soggetto a soggetto in relazione al tipo di handicap, al suo livello di gravità, alle connotazioni ed alla possibile evoluzione della malattia, anche in relazione ad eventuali effetti migliorativi riscontrabili nel corso del tempo per il decorso della malattia, oppure anche grazie agli interventi attuati”

In tal senso si è espresso il TAR Calabria, sede di Catanzaro,  Sez. II con la sentenza n. 880 /2014 (Pres. Salvatore SCHILLACI, Est. Nicola DURANTE) decidendo sul ricorso proposto dai genitori di una  bambina non vedente a cui era stato assegnato un insegnante di sostegno specializzato in educazione fisica.[1]

La sentenza 880/2014 , passata in giudicato in quanto non impugnata, ha stabilito, tra l’altro,  che la minore, in quanto affetta da cecità,  ha diritto  a) all’assegnazione di un insegnante di sostegno specializzato in lingua Braille; b) all’adattamento dei libri di testo e di tutti gli strumenti idonei all’assolvimento dell’obbligo scolastico in linguaggio Braille; c) un esperto in comunicazione con competenze tiflotecniche e tiflodidattiche.

Nonostante  la chiarezza della sentenza citata , la minore, nel suo percorso didattico, sin dalla scuola primaria che nella secondaria e a tutt’oggi che frequenta le superiori,  si è vista assegnare  insegnanti di sostegno non specializzati, alcuni in possesso del titolo di specializzazione polivalente, altri sprovvisti anche di tale titolo e comunque sempre non conoscitori del sistema di scrittura Braille e privi di competenze in tiflotecnica e tiflodidattica.

I genitori , quindi,  sono stati costretti a ricorrere nuovamente alla giustizia amministrativa per chiedere, oltre all’accertamento del diritto della minore ad avere un insegnante specializzato in Braille ed esperto in tiflotecnica e tiflodidattica, l’annullamento del provvedimento di assegnazione dell’insegnante di sostegno.

Il TAR Calabria Catanzaro  Sez. II ha accolto il ricorso con la sentenza  n. 208/2016 del 02/02/2016  ed annullato il provvedimento di assegnazione dell’insegnante non specializzato. Il MIUR  ha proposto ricorso in appello ritenendo  la sentenza  errata laddove ha reputato inadempiente l’amministrazione scolastica la quale, per contro, si è adoperata in ogni modo per reperire un insegnante di sostegno specializzata. Tra l’altro ha sostenuto che la normativa vigente in materia di formazione degli insegnanti di sostegno (D.M. n. 249/2010 e D.M. 30 settembre 2011) non prevede la figura dell’insegnante di sostegno specializzato in Braille : “gli insegnanti di sostegno si formano attraverso la partecipazione ai corsi di specializzazione delle SSIS per cui posseggono un titolo polivalente e non sono in possesso di una formazione specifica sulle minorazioni sensoriali  ed ha concluso sostenendo che   la preparazione specialistica per specifici handicap sensoriali devono essere acquisite in sede di formazione di servizio”.

Il Consiglio di Stato , con la sentenza che si commenta ha posto un’importante pietra miliare sull’argomento rigettando tutti i motivi di appello del MIUR  e andando ben oltre la richiesta specializzazione  e conoscenza del BRAILLE. Innanzitutto, con la sentenza in commento,  si è  accertato il diritto della minore ad avere un insegnante di sostegno specializzato nella lingua Braille .  Il docente di sostegno, per poter essere considerato valida ( e non inutile) presenza, idonea a favorire l’integrazione e l’inserimento del disabile nel contesto scolastico,  deve essere dotato delle conoscenze tecniche necessarie  ad affrontare e gestire l’handicap  di fronte al quale si trova ad operare.  Quindi,  dovendosi relazionare costantemente con l’alunno, deve avere : 1) conoscenza dei mezzi espressivi cui si serve l’alunno per comunicare;  2) tecniche di insegnamento che consentano  in modo ottimale l’attività di insegnamento a tali categorie di soggetti; 3) l’attività di sostegno per essere effettiva  richiede che la “specializzazione” sia concretamente parametrata  e definita   in riferimento alla tipologia ed alla consistenza dell’handicap con cui il docente si rapporta  e per cui deve svolgere l’attività di integrazione scolastica.[2]

A ben vedere non si tratta di competenze che riguardano solo la mera conoscenza del codice BRAILLE o l’uso di qualche strumento tiflologico, bensì  riguardano la conoscenza delle modalità di approccio dell’alunno all’uso degli strumenti didattici; la conoscenza delle modalità di progettazione degli spazi e dell’organizzazione in classe; la conoscenza di tutte le fasi riguardanti l’autonomia personale , l’educazione senso-percettiva, l’uso del linguaggio appropriato per evitare l’eccessivo verbalismo tipico dei non vedenti ecc.  Solo così può essere assicurata la piena realizzazione degli obiettivi educativi e di formazione che deve garantire l’istituzione scolastica. La sentenza in commento, inoltre, si spinge avanti fino a  ritenere che il diritto del disabile all’istruzione ed all’integrazione scolastica è preminente  al punto da obbligare l’istituzione scolastica a ricorrere anche a canali diversi dal mero attingimento delle graduatorie per reperire un insegnante di sostegno specializzato.

Inoltre, il Consiglio di Stato non manca di puntualizzare che l’esistenza di un obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap non esclude affatto che l’attività di sostegno debba svolgersi con docenti muniti di specifica specializzazione. Il dettato normativo in tal senso è chiaro [3] allorquando dispone che nelle scuole di ogni ordine e grado, “fermo restando l’obbligo degli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati”.

In altre parole, la presenza di un esperto incaricato dall’ente locale, con le competenze specifiche per la disabilità dell’alunno, non esclude  la presenza del docente di sostegno e che lo stesso sia parimenti specializzato.

[1]  Si vedano anche  Cons.Stato, Sez. V 23 luglio 2013 n. 3954; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 15 gennaio 2014 n. 49)

[2]  Viene citato il D.M. 30/09/2011, recante “ Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 13 settembre 2010 n. 249 , all. A “Profilo del docente specializzato”.

[3]  Cit. articolo 13, co.3 L. 104 del 1992 il testo dell'articolo

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