Con la sentenza 3221/2024, pubblicata il 5 febbraio 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul Giudice competente a decidere le controversie relative alla liquidazione dei compensi degli avvocati per l’attività professionale svolta in favore di un cliente in più gradi di giudizio.
Venerdi 9 Febbraio 2024 |
IL CASO: Il Giudice di Pace accoglieva la domanda proposta da un legale per il pagamento dei compensi maturati per l’attività professionale svolta nell’ambito di un giudizio civile innanzi al Tribunale, avente ad oggetto la revoca di un amministratore di condominio, e successivamente innanzi alla Corte di Appello nel procedimento di reclamo.
Il cliente, nel difendersi in giudizio promosso dal legale, eccepiva l’incompetenza per materia e per valore del giudice adito.
Anche il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sul gravame proposto dal cliente avverso la decisione di primo grado, dava torto a quest’ultimo.
Pertanto, della questione veniva investiva la Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dal cliente, originario convenuto, il quale deduceva la violazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che la disciplina processuale in materia di liquidazione dei compensi giudiziali civili non consente il giudizio ordinario di cognizione o il procedimento sommario ex art. 702 bis, essendo consentita o l’introduzione nelle forme del procedimento monitorio, o del rito sommario speciale ex art. 3 d.lgs. 150/2011, con conseguente competenza esclusiva del tribunale, dovendo la decisione essere sempre assunta dal giudice in composizione collegiale.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale ha dichiarato la competenza della Corte di Appello a decidere sull’intera controversia, quale ufficio giudiziario che ha conosciuto per ultimo della causa in cui il ricorrente ha esercitato il patrocinio, trattandosi di controversia relativa a compensi professionali per prestazioni espletate dal legale in più gradi.
Tale soluzione, hanno osservato gli Ermellini, si giustifica in considerazione del fatto che il giudice che decide la causa nel grado superiore ha una migliore visione d'insieme dell'opera prestata dall'avvocato e consente di far salvi le ragioni di economia processuale e l’interesse ad evitare la moltiplicazioni dei giudizi in coerenza con i principi del giusto processo.
La possibilità di frazionare la domanda in distinte controversie, hanno concluso, è meramente residuale ed è percorribile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito.