Appello tardivo proposto dal debitore: effetti sulla prescrizione del credito

A cura della Redazione.
Appello tardivo proposto dal debitore: effetti sulla prescrizione del credito

L’interruzione della prescrizione del credito rimane integrata dalla domanda giudiziale proposta dal creditore, che pur sia dichiarata inammissibile, anche in sede di appello, mentre non opera se la domanda giudiziale dichiarata inammissibile sia stata proposta dal debitore.

Venerdi 9 Gennaio 2026

Il suddetto principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 33003 del 17 dicembre 2025.

Il caso: L'Agenzia delle Entrate notificava alla Delta di Tizio s.a.s. – legataria, per disposizione testamentaria della impresa individuale esercitata da Tizio – cartella di pagamento relativa a somme dovute dal dante causa in virtù del recupero di un credito di imposta in aree svantaggiate, indebitamente compensato negli anni 2001 e 2002, così come accertato in sede giudiziale.

La società Delta spiegava ricorso innanzi alla C.t.p. nei confronti sia dell’Agenzia delle Entrate che della Agenza delle Entrate-Riscossione; la C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso: accertava che:

- erano dovuti solo gli importi riportati in cartella relativi all’anno 2002, per i quali affermava che non era decorso il termine di prescrizione decennale applicabile all’actio iudicati.

- con riferimento all’anno 2001 riteneva, invece, che il credito fosse prescritto in quanto il detto termine decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva accertato l’indebita compensazione in quanto il titolo legittimante l’iscrizione a ruolo delle somme doveva individuarsi in quest’ultima;

- viceversa escludeva che il dies a quo decorresse dalla sentenza resa in secondo grado, che aveva dichiarato inammissibile l’appello spiegato dagli eredi in quanto tardivo.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, che veniva rigettato dalla C.t.r.

L'Agenzia delle Entrate ricorre quindi in Cassazione, criticando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il termine di prescrizione decennale, proprio dell’actio iudicati, decorresse dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e che non sortisse alcun effetto, ai fini del suo decorso, la proposizione di un appello dichiarato tardivo.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, evidenzia quanto segue:

a) per regola generale, la prescrizione decennale da actio iudicati, prevista dall’art. 2953 cod. civ., decorre, non dal giorno della pubblicazione della sentenza, ma dal momento del suo passaggio in giudicato e, se appellata, da quando, con la necessaria declaratoria giudiziale, si dà luogo all’effetto processuale che rende definitiva la decisione;

b) peraltro è principio consolidato che l'inammissibilità della domanda, qualunque ne sia la causa, non esclude l'efficacia interruttiva della prescrizione del diritto con essa fatto valere, efficacia che - anche in questo caso - permane fino al giudicato;

c) la questione da esaminare è quale sia la regola da applicare nell’ipotesi in cui l’appello sia stato proposto tardivamente, e non dalla parte creditrice, bensì da quella debitrice: al riguardo è opportuno ribadire che la prescrizione è un diritto disponibile, e deve pertanto essere esercitato dalla parte creditrice, la quale intenda evitare il suo compiersi;

d) nel caso di specie, il giudizio d’appello dichiarato inammissibile a causa della sua tardiva proposizione non è stato introdotto dal creditore, l’Ente impositore, bensì dai pretesi debitori; inoltre la ricorrente neppure allega di avere richiesto il pagamento del credito mediante un qualsiasi atto rilevante quale messa in mora dei debitori prima che la prescrizione decennale si compisse a seguito della sentenza di primo grado:

Da tali premesse discende il seguente principio di diritto: “L’interruzione della prescrizione del credito rimane integrata dalla domanda giudiziale proposta dal creditore, che pur sia dichiarata inammissibile, anche in sede di appello, perché la domanda giudiziale manifesta comunque la volontà del creditore di esercitare il suo diritto; diversamente l’interruzione della prescrizione non opera se la domanda giudiziale dichiarata inammissibile sia stata proposta dal debitore, ed il creditore non provi di aver provveduto tempestivamente a manifestare la propria volontà di esercitare il diritto

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 33003 2025

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