Può essere formulata per la prima volta anche in appello l’eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali richiesti dall’INPS, poichè a differenza di quanto succede nella materia civile, nella materia previdenziale la prescrizione è sottratta alla disponibilità delle parti.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza nr. 31345/2018, depositata il 4 dicembre scorso.
IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour nasce dall’opposizione promossa da una società avverso l’iscrizione a ruolo di una cartella di pagamento notificata alla suddetta società per il mancato versamento di contributi.
L’opposizione veniva accolta in primo grado dal Tribunale, mentre in sede di gravame proposto dall’INPS, la Corte territoriale riformava la decisione di prime cure e rigettava l’opposizione promossa dalla società contribuente. Secondo la Corte territoriale, relativamente all’eccezione di prescrizione formulata in sede di appello dalla opponente originaria la stessa era inammissibile in quanto proposta tardivamente non essendo stata formulata nel giudizio di primo grado.
Pertanto, avverso la sentenza della Corte di Appello, la società contribuente interponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione e l’omessa applicazione deII’articolo 3, comma 9, legge n. 335/ 1995, nonché deII’articoIo 437, comma 2 c.p.c., dell’articolo 112 c.p.c. e del principio di rilevabilità d’ufficio della prescrizione nella materia previdenziale.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo, hanno evidenziato che:
nella materia previdenziale a differenza che in quella civile, come sostenuto dal consolidato orientamento della stessa Corte di Cassazione, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità dette parti;
attualmente il suddetto principio è fissato dalI'art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995 ed è desumibile, per il periodo precedente l’entrata in vigore di tale disposizione, dall’art. 55, comma secondo, del R.D.L. n. 1827 del 1935, e vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria;
come affermato in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità l’eccezione di prescrizione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dalI’articoIo 437 c.p.c.;
il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all’articoIo 345 c.p.c. e specificamente alI’articoIo 437, comma 2 c.p.c. per il rito del lavoro, concerne soltanto l’eccezione in senso proprio relativi a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d’ufficio.