La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27250/2018 precisa quando una comunicazione effettuata a mezzo PEC possa dirsi perfezionata.
Venerdi 7 Dicembre 2018 |
Il caso: Con ricorso L. n. 89/2001 ex artt. 2 e 3, P.G. adiva la Corte d'Appello di Roma per chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo per la non ragionevole durata di un procedimento amministrativo, definito con sentenza di rigetto del Consiglio di Stato del 2 febbraio 2012, durato complessivamente 18 anni.
La Corte d'Appello di Roma statuiva l'inammissibilità del ricorso poichè tardivo: ad avviso della Corte, considerato che il ricorso era stato presentato il 24.2.2014, ad oltre due anni di distanza dal deposito della sentenza, doveva ritenersi "inverosimile" che il ricorrente, cui pure era stato inviato avviso di deposito della sentenza via pec, non avesse avuto notizia della decisione che lo riguardava in tempo utile per evitare la decadenza.
P.G. propone ricorso per Cassazione, lamentando l'operato della Corte territoriale laddove non ha rilevato l'invalidità della comunicazione della cancelleria mancante della prova di avventa notificazione.
Per la Suprema Corte il motivo è fondato e sul punto osserva quanto segue:
in tema di irragionevole durata del processo, il termine della domanda di riparazione, ai sensi della L.n. 89/2001 art.4 decorre solo da quando la parte ha avuto (effettiva) conoscenza del provvedimento che definisce il giudizio presupposto (nella specie, solo dalla comunicazione e non dal deposito della sentenza di cassazione), valendo il principio per cui il decorso del termine di un atto presuppone che l'interessato conosca il "dies a quo";
la Corte territoriale ha motivato il rigetto della domanda ritenendo "inverosimile" che il ricorrente medesimo non avesse avuto notizia della decisione che lo riguardava in prossimità del deposito e comunque in tempo utile per evitare la decadenza L. n. 89/2001 ex art. 4;
la Corte ha ritenuto quindi che, nonostante risultasse la mancata prova della avvenuta consegna dell'avviso di deposito della sentenza, si potesse comunque presumere l'avvenuta conoscenza della sentenza in capo al ricorrente;
nel precisare che tale assunto non è conforme al diritto, si rileva che riguardo alle comunicazioni tramite Pec, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (RAC), costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario ;
di conseguenza, perchè la comunicazione via Pec ad opera della cancelleria possa dirsi perfezionata è necessario che essa sia corredata dall'attestazione di ricezione del procuratore, attestazione che nel caso di specie difettava: l'unico elemento certo era costituito dall'attestazione della Segreteria del Consiglio di Stato datata 4.2.2014 della mancata ricezione della comunicazione via PEC dell'avviso di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio presupposto.
Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 27250 del 26/10/2018