Cassazione civile Sez. II Ordinanza n. 27250 del 26/10/2018

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Venerdi 7 Dicembre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. FEDERICO Guido - rel. Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22430/2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARENULA 21, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO DI BONITO, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELE D'ALTERIO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata 1. 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.

Svolgimento del processo

Con ricorso L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e 3, P.G. adiva la Corte d'Appello di Roma per chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo per la non ragionevole durata di un procedimento amministrativo, definito con sentenza di rigetto (n. 562/2012)del Consiglio di Stato del 2 febbraio 2012, durato complessivamente 18 anni.

La Corte d'Appello di Roma, con decreto n. 1591/2016, statuiva l'inammissibilità del ricorso poichè tardivo: ad avviso della Corte, considerato che il ricorso era stato presentato il 24.2.2014, ad oltre due anni di distanza dal deposito della sentenza, doveva ritenersi "inverosimile" che il ricorrente, cui pure era stato inviato avviso di deposito della sentenza via pec, non avesse avuto notizia della decisione che lo riguardava in tempo utile per evitare la decadenza.

Avverso detto decreto propone ricorso P.G..

Il Ministero della Giustizia non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, nonchè dell'art. 136 c.p.c., artt. 39 e 136 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale rilevato l'invalidità della comunicazione della cancelleria mancante della prova di avvenuta notificazione. ...

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