L’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello per non aver ragionevole probabilità di essere accolto deve essere dichiarata prima dell’inizio della trattazione della causa. Dopo la prima udienza di trattazione, l’appello non può essere dichiarato inammissibile. L’eventuale ordinanza emessa in tal senso è nulla.
Venerdi 16 Luglio 2021 |
Così si espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15786/2021, pubblicata il 17 giugno 2021.
IL CASO: Nell’ambito di un giudizio di appello promosso avverso una sentenza emessa dal Tribunale, all’esito del giudizio di primo grado, la Corte territoriale dichiarava il gravame inammissibile sul rilievo che esso non aveva la ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel caso esaminato era successo che alla prima udienza i giudici di appello, dopo aver verificata la regolare costituzione del contraddittorio, si riservavano sulle richieste istruttorie formulate dalle parti e all’esito della riserva veniva emessa ordinanza con la quale la Corte di Appello, dopo aver escluso di poter definire il giudizio ai sensi dell’art. 348 bis del codice di procedura civile, ammetteva, seppur parzialmente, le prove testimoniali richieste, fissando l’udienza per la loro assunzione.
Successivamente, su sollecitazione di una delle parti del giudizio che chiedeva la revoca dell’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori e la decisione in merito alla definizione del giudizio ai sensi degli articoli 348 bis c.p.c. e 348 ter c.p.c., la Corte di Appello revocava la precedente ordinanza e dichiarava inammissibile il gravame.
Pertanto, la questione giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso straordinario ex art. 111 della Costituzione promosso dall’appellante il quale deduceva, fra i vari motivi la violazione degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che lo ha accolto rinviando la causa alla Corte di Appello di provenienza ed affermando il seguente principio di diritto: «L'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348-ter, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ., di dichiarare, dopo avere sentito le parti, inammissibile l'appello, che non ha ragionevole probabilità di essere accolto, prima di procedere alla sua trattazione ex art. 350 cod. proc. civ., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità resa in applicazione dell'art. 348-bis, primo comma, cod. proc. civ.: tale violazione della legge processuale è deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta » .