Con l'ordinanza n. 15772/2022 la Corte di Cassazione chiarisce quando è ravvisabile un uso indebito dell'impugnazione che possa giustificare la condanna dell'appellante al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma cpc.
Martedi 31 Maggio 2022 |
Il caso: La società Delta agiva in giudizio in qualità di cessionaria del credito risarcitorio vantato da tale N.F., in relazione ai danni subiti dalla propria vettura all'esito di sinistro stradale - affinché fosse accertata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, Caio, con condanna dello stesso e della sua compagnia di assicurazione RCA al risarcimento del danno.
Il Giudice di Pace in prime cure rigettava la domanda, compensando le spese del grado; in sede di appello, il Tribunale respingeva il gravame proposto dalla società Delta e la condannava al pagamento delle spese di lite di secondo grado e di un ulteriore importo di € 5.000,00 ex art. 96 comma 3 cpc.
La società Delta ricorre in Cassazione, con due motivi:
a) violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc.. civ., in relazione alla disposta liquidazione delle spese d'appello in misura superiore a quella richiesta dagli stessi appellati;-
b) violazione dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata affermato la responsabilità aggravata dell'allora appellante sulla base, unicamente, del "tenore del gravame".
Per la Suprema Corte i motivi sono fondati:
-a) quanto al primo motivo:
- in tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall'art. 75 disp. att. cod. pro. civ., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore;
b) quanto al secondo motivo:
- scopo dell'art. 96 comma 3 cpc è quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo e dunque, nei gradi di giudizio successivi al primo, di uso indebito dell'impugnazione;
- siffatta evenienza, tuttavia, è stata ravvisata in casi (ai quali non può ricondursi quello presente, dal momento che la condanna è motivata sulla base di un non meglio precisato "tenore del gravame") o di vera e propria "giuridica insostenibilità" del mezzo ovvero in presenza di altre condotte processuali, al pari indicative dello "sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali", e suscettibili, come tali, di determinare un ingiustificato aumento del contenzioso", così ostacolando "la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione;
- di contro, non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate nel gravame;
- la necessità di una motivazione adeguata del giuidce che evidenzi la strumentalizzazione dello strumento processuale è imposta dalla natura sanzionatoria della condanna ad una somma equitativamente determinata