Condominio non partecipa alla mediazione: condanna al doppio del C.U e al risarcimento per lite temeraria

Condominio non partecipa alla mediazione: condanna al doppio del C.U e al risarcimento per lite temeraria

Si segnala la sentenza n. 312 del 19 aprile 2022 con cui il Tribunale di Termini Imerese ha evidenziato le conseguenze di carattere economico a cui può essere condannata la parte, nella specie un Condominio, che non si presenta all'incontro fissato per la mediazione.

Lunedi 23 Maggio 2022

Il caso: Con atto di citazione ritualmente notificato, Tizio, nella qualità di proprietario di una unità immobiliare sita all'interno del Condominio Alfa, conveniva il suddetto Condominio avanti il Tribunale Civile di Termini Imerese, deducendo l'invalidità della deliberazione assunta dall'assemblea del Condominio per: a) mancato raggiungimento del quorum e violazione dell'art. 1123 c.c. per la costituzione del fondo cassa morosi; b) violazione dell'art. 1130 bis, 1135 e 1136 c.c. per assenza di un rendiconto del fondo cassa piscina; c) violazione dell'art. 1130 bis e 1135 c.c. per assenza della relazione del professionista.

Il Tribunale adito, dopo aver trattenuto la causa in decisione, in accoglimento della domanda attorea, annulla la delibera contestata, e condanna il Condominio Alfa in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro-tempore ai seguenti importi:

- al pagamento, in favore di Tizio, della complessiva somma di Euro 2.000,00 a titolo di risarcimento per lite temeraria, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo, nonché visto l'art. 96, 3 comma c.p.c. al pagamento, in favore di Tizio dei compensi relativi al procedimento di mediazione che si liquidano in complessivi Euro 1.260,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

-   visto l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010, come modificato dalla legge n. 148/2011, al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione;

- al pagamento, in favore di Tizio, delle spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 5.099,00 di cui Euro 264,00 per spese vive ed Euro 4.835,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;

Il tribunale, in particolare, osserva che:

- il Condominio non si era presentato all'incontro, benché ritualmente convocato dall'Organismo prescelto, e l'esperimento era stato di conseguenza chiuso senza poter entrare nel merito delle diverse posizioni delle parti;

- per consolidata giurisprudenza. l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso, in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale - evitabile--evitabile - in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi; tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio ;

- riguardo alla condanna per lite temeraria richiesta dall'attore, recentemente la Corte di Cassazione ha affermato che: "la condanna ex art. 96, comma terzo, applicabile in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi primo e secondo c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale: la sua applicazione, pertanto, non richiederebbe il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo”;

- nel caso in esame, tenuto conto del compattamento processuale tenuto dal Condominio convenuto, sussistono i presupposti per accogliere la domanda, oltre alla condanna alle spese di lite, che seguono la soccombenza.

Allegato:

Tribunale Termini Imerese sentenza n. 312 2022

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