La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 13707/2022 ribadisce il principio per cui la parte vittoriosa che non abbia partecipato al giudizio di appello non ha diritto al rimborso delle spese di lite.
Lunedi 23 Maggio 2022 |
Il caso: La Corte d'Appello di Bologna, quale giudice di rinvio, confermava la decisione resa dal Tribunale di Ferrara e accoglieva il ricorso ex art. 442 c.p.c. originariamente proposta da Tizio, al quale è poi succeduto in qualità di erede la Sig.ra Mevia, nei confronti deIl'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del de cuius, quale dipendente di impresa commerciale con meno di 200 e più di 50 dipendenti, alla corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 comma 5, I. n.223/1991 in riferimento all'integrale importo spettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa.
L'INPS ricorre in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dei principi affermati in materia di soccombenza e condanna alle spese: in particolare, l'Istituto ricorrente censura la non conformità a diritto della pronunzia di condanna resa dalla Corte territoriale all'esito del giudizio di rinvio a carico dell'INPS in ordine al pagamento delle spese di lite relative al primo giudizio di appello, stante la contumacia della controparte nel predetto giudizio promosso dall'Istituto.
Per la Cassazione il motivo è fondato: sul punto ricorda il principio per cui:
a) presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio;
b) la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del relativo potere.
Cassazione civile ordinanza n.13707 2022