Nell'ordinanza n. 17897 del 1 giugno 2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei presupposti per la compensazione delle spese, in particolare nel caso in cui, accolta la domanda di merito, sia rigettata la domanda attorea accessoria di risarcimento ex art. 96 cpc.
Martedi 7 Giugno 2022 |
Il caso: Tizio impugnava, dinanzi al Tribunale di Pisa, la sentenza del giudice di prime cure con la quale era stata rigettata la domanda, dallo stesso proposta, di condanna di Mevia e Sempronio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito ad un sinistro stradale.
Il Tribunale di Pisa, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva parzialmente la domanda originaria di Tizio, condannando i convenuti al risarcimento dei danni morali e materiali causati dal sinistro stradale, mentre rigettava la richiesta di condanna dei convenuti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi e, "stante il parziale accoglimento delle domande attoree", compensava integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Tizio ricorre in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in riferimento all'art. 96 c.p.c.; la Suprema Corte, nel ritenere fondata la censura, ribadisce il seguente principio di diritto:
a) “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c b) risulta pertanto errata la sentenza del giudice dell'appello che non ha posto esclusivamente a carico dei convenuti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio di merito.