La dequalificazione professionale non è sufficiente ad integrare il mobbing

La dequalificazione professionale non è sufficiente ad integrare il mobbing

Nell'ordinanza n. 17974/2022 la Corte di Cassazione si occupa nuovamente dei presupposti in presenza dei quali si può delineare una situazione di mobbing nell'ambito lavorativo, in particolare nell'ambito della Università.

Lunedi 4 Luglio 2022

Il caso: La Corte d'Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, rigettava la domanda proposta da D.C. nei confronti dell'Università degli Studi ove lavorava, avente ad oggetto la condanna dell'Università al risarcimento del danno "da dequalificazione professionale, demansionamento e forzata inoperosità, perdita di chance, esistenziale e da mobbing”.

Per la Corte d'Appello, dal materiale istruttorio era emerso piuttosto solo un raffreddamento dei rapporti tra la ricorrente e la professoressa con cui più a lungo aveva fattivamente collaborato venendo coinvolta in attività ulteriori rispetto a quelle proprie della qualifica posseduta.

D.C. ricorre in Cassazione, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: per la ricorrente la Corte territoriale erroneamente non aveva considerato quanto dedotto circa le mansioni svolte dalla stessa da settembre 2010 ed il suo stato di inattività con conseguente travisamento delle risultanze istruttorie ed erroneità della ritenuta carenza di prova.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, osserva che:

- il libero apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla Corte territoriale, insindacabile in questa sede, è sfociato del tutto plausibilmente nel convincimento per cui i pregiudizi lamentati dalla ricorrente fossero solamente il frutto di screzi e conflitti interpersonali nell'ambiente di lavoro, in particolare con la persona che ne aveva promosso l'attività con il coinvolgimento in compiti eccedenti la qualifica rivestita, non caratterizzati, per la loro stessa natura, da volontà persecutoria, e come tali, idonei ad escludere il mobbing viceversa connotato da quella volontà;

- ai fini della configurabilità di una condotta datoriale mobizzante, l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime non rappresenta condizione sufficiente, essendo necessario, a tal fine, che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali costituiscono il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.17974 2022

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