La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 21313/2022 fa chiarezza sul periodo fiscale che deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Martedi 7 Giugno 2022 |
Il caso: Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proposta avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile dal giudice procedente l'istanza di ammissione di P.S. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nell'ambito di un procedimento penale, per essere stata l'autocertificazione della situazione reddituale non rispondente ai requisiti pt$ti dal disposto di cui agli artt. 79, comma 1, lett. c) e 76,d.P.R. n. 115/2002 cit.; e, in particolare, per avere l'istante indicato il reddito percepito nell'anno 2019, laddove la legge prevede che l'istante alleghi quello relativo all'ultimo periodo d'imposta dichiarabile, ossia quello per il quale sia già decorso il termine per presentare la dichiarazione, nella specie quello del 2018.
P.S., tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, osserva quanto segue:
a) per l'ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (sez. 4, n. 15694 del 17/1/2020, Cusenza, Rv. 279239);
b) In quella sede, tenuto conto del tenore letterale della norma, il giudice di,legittimità si è effettivamente posto il problema di stabilire se per "ultima dichiarazione" debba intendersi l'ultima presentata o quella relativamente alla quale sia sorto l'obbligo di presentazione, pur se ancora materialmente non presentata e, rinviando alla giurisprudenza sul punto, ha affermato il su esteso principio in quanto rispondente alla ratio della previsione normativa, quella cioè di ancorare il dato in maniera cronologicamente più prossima alla presentazione della istanza di ammissione al beneficio e di garantire, dunque, la coincidenza fra le dichiarazioni in essa contenute e le condizioni reddituali del soggetto;
c) se il reddito da indicare fosse quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata, lo iato cronologico fra il momento di presentazione di quest'ultima e quello di deposito dell'istanza potrebbe determinare l'ammissione al beneficio di un soggetto che in passato versava effettivamente in condizioni reddituali tali da consentirgli di fruire del beneficio, ma che - al momento del deposito dell'istanza e dell'autocertificazione, in conseguenza di variazioni reddituali in melius – non abbia più diritto al patrocinio;
d) del resto, la norma non richiede che al momento del deposito dell'istanza la dichiarazione dei redditi sia già stata presentata, onde è ermeneuticamente corretto attribuire all'espressione "reddito imponibile ... , risultante dall'ultima dichiarazione" il significato di reddito che verrà indicato nella dichiarazione e che quindi "risulterà" dalla dichiarazione stessa, all'esito della sua presentazione;
e) nel caso in esame, l'istanza era stata presentata all'udienza del 18/6/2020, pertanto quando già era maturato l'obbligo di presentare la dichiarazione per il 2019. Dunque, effettivamente, i redditi da indicare erano quelli del 2019.