Patrocinio a spese dello Stato: quali redditi vanno indicati nell’istanza di ammissione

Patrocinio a spese dello Stato: quali redditi vanno indicati nell’istanza di ammissione
Giovedi 16 Giugno 2022

IL CASO

Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proposta avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile dal giudice procedente l'istanza di ammissione dell’imputato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, per essere stata l'autocertificazione della situazione reddituale non rispondente ai requisiti richiesti dal disposto di cui agli artt. 79, comma 1, lett. c) e 76, d.P.R. n. 115/2002 cit.; e, in particolare, per avere l'istante indicato il reddito percepito nell'anno 2019, laddove la legge prevede che l'istante alleghi quello relativo all'ultimo periodo d'imposta dichiarabile, ossia quello per il quale sia già decorso il termine per presentare la dichiarazione, nella specie quello del 2018, difettando altresì prova della iscrizione del difensore di fiducia nell'apposito elenco.

La difesa dell'interessato proponeva ricorso, formulando un motivo unico, con il quale deduceva vizio della motivazione e conseguente violazione dell'art. 76, n. 3, d.P.R. n. 115/02, in relazione alla individuazione del periodo d'imposta dichiarabile. Secondo il ricorrente, la ratio della previsione legislativa è quella di ancorare l'ammissione al beneficio a un dato reddituale cronologicamente più vicino al momento della presentazione della istanza che, nella specie, veniva presentata il 18/6/2020, con indicazione dei redditi per l'anno 2019, essendo già maturato il termine per presentare la dichiarazione 2020.

LA DECISIONE DELLA 4^ SEZ. PEN. DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 21313/2022.

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. La Corte ha dapprima analizzato la posizione espressa dal giudice dell'opposizione il quale nel richiamare le ragioni difensive riguardanti il sostanziale diritto dell’imputato alla ammissione al beneficio, siccome soggetto non tenuto alla presentazione del 730 o della dichiarazione dei redditi e beneficiario di reddito di cittadinanza, non essendo inoltre richiesta la documentazione della iscrizione del difensore nell'apposito elenco di cui all'art. 81 del d.P.R. n. 115/02, riteneva di condividere le conclusioni del giudice procedente, quanto alla necessità, a norma dell'art. 76 del citato testo normativo, di indicare il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, ossia l'ultimo periodo dichiarabile, nella specie quello riferibile all'anno 2018 e non 2019, come assunto dalla difesa.

Mettendo per un momento da parte la questione che occupa, in primo luogo, secondo la Corte, deve premettersi che l'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99, d.P.R. 115/02 può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione a norma del quarto comma dello stesso articolo, a meno di assoluto difetto di essa. Deve, pertanto, verificarsi se, attraverso la dedotta errata applicazione della legge, il ricorrente abbia in realtà censurato il percorso motivazionale seguito dal giudice nel rigettare l'opposizione. I giudici di legittimità hanno concluso nel senso che effettivamente sussiste la dedotta violazione di legge, avendo il giudice interpretato la previsione normativa in modo del tutto incoerente con il testo di legge e con l'interpretazione offerta dal diritto vivente.

La Suprema Corte ha infatti ricordato che, per l'ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (Cass n. 15694/2020).

In quella sede, tenuto conto del tenore letterale della norma, il giudice di legittimità si è effettivamente posto il problema di stabilire se per "ultima dichiarazione" debba intendersi l'ultima presentata o quella relativamente alla quale sia sorto l'obbligo di presentazione, pur se ancora materialmente non presentata e, rinviando alla giurisprudenza sul punto, ha affermato il su esteso principio in quanto rispondente alla ratio della previsione normativa, quella cioè di ancorare il dato in maniera cronologicamente più prossima alla presentazione della istanza di ammissione al beneficio e di garantire, dunque, la coincidenza fra le dichiarazioni in essa contenute e le condizioni reddituali del soggetto, rilevando che, se il reddito da indicare fosse quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata, lo iato cronologico fra il momento di presentazione di quest'ultima e quello di deposito dell'istanza potrebbe determinare l'ammissione al beneficio di un soggetto che in passato versava effettivamente in condizioni reddituali tali da consentirgli di fruire del beneficio, ma che - al momento del deposito dell'istanza e dell'autocertificazione, in conseguenza di variazioni reddituali in melius - non abbia più diritto al patrocinio.

Né a soluzioni diverse può giungersi alla stregua del tenore letterale della norma che utilizza il termine "risultante": da ciò non potrebbe invero inferirsi che solo da una dichiarazione già presentata può "risultare" un reddito e che se è sorto l'obbligo di presentazione ma la dichiarazione non è stata ancora presentata, il dato reddituale non può considerarsi da essa "risultante"; si tratta, infatti, di argomento fallace, poiché la norma non richiede che al momento del deposito dell'istanza la dichiarazione dei redditi sia già stata presentata, onde è ermeneuticamente corretto attribuire all'espressione "reddito imponibile..., risultante dall'ultima dichiarazione" il significato di reddito che verrà indicato nella dichiarazione e che quindi "risulterà" dalla dichiarazione stessa, all'esito della sua presentazione.

A tale verifica, dunque, si procederà attraverso l'attivazione dei controlli di cui all'art. 98 d.P.R. n. 115/2002 (in motivazione, la sentenza richiamata, ma anche Cass n. 46382/2014, Cass.n.7710/2010).
Nel caso in esame, risulta dalla ordinanza oggetto della opposizione che l'istanza era stata presentata all'udienza del 18/6/2020, pertanto quando già era maturato l'obbligo di presentare la dichiarazione per il 2019. Dunque, effettivamente, i redditi da indicare erano quelli del 2019.

In conclusione la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza de qua ed ha rinviato per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Roma.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.21313 2022

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