Diritto di voto e detenuti

Avv. Stefania Billante.
Diritto di voto e detenuti

Il suffragio universale, pilastro fondante della democrazia, è riconosciuto dall'art. 21 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e, nel nostro ordinamento, dall'art. 48 della Costituzione.

Mercoledi 15 Giugno 2022

Gli unici limiti all'esercizio di voto sono indicati sempre dall'art. 48 Cost., ultimo comma e sono dovuti ad incapacità civile, effetto di sentenza penale irrevocabile e casi di indegnità morale indicati dalla legge.

L’interdizione dai pubblici uffici che priva colui che ne è soggetto dell’elettorato attivo e passivo è prevista come pena accessoria dagli artt. 28 e 29 del Codice Penale.

L'esercizio del diritto di voto è il principale strumento per l’esercizio della democrazia diretta e partecipata. Astenersi significa delegare ad altri scelte importanti per il singolo e per l’intera collettività e l'astensione, nella pratica, si traduce nell’indifferenza. L’indifferenza alla politica, quest’ultima intesa come azione nell’interesse della polis, ricordando le parole di Calamandrei nel Discorso sulla Costituzione, è la maggiore offesa che si possa fare alla nostra Carta Costituzionale.

Oggi, in Italia, parole come diritti, democrazia, libertà, giustizia, uguaglianza sembrano scontate, ma non lo sono affatto. Sono costate lotte, lacrime e sangue e costano ancora nei Paesi in cui non c'è democrazia.

La democrazia si basa proprio sulla partecipazione in quanto “governo del popolo” che, attraverso il diritto di voto, esplica la sua dignità di cittadino.

Diritto di voto e detenuti

Come conciliare il diritto universale di voto con la pena detentiva ?

L'articolo 27, terzo comma, Cost., sancisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Se, però, quest'ultimo non può esercitare il diritto di voto ne deriva che la finalità rieducativa della pena e il reinserimento sociale del reo ne vengono certamente compromessi.

E, proprio in considerazione dell'auspicata piena applicazione del dettato costituzionale, Antigone, Associazione “per i diritti e le garanzie nel sistema penale” ha elaborato una proposta di legge volta ad eliminare la privazione del diritto di elettorato attivo dalle pene accessorie, e in particolare dalle limitazioni attualmente riconducibili all’interdizione dai pubblici uffici, previste all’articolo 28 del Codice Penale.

Inoltre, accade spesso che non viene garantito il diritto di voto anche a quei detenuti che scontano condanne prive di pene accessorie interdittive e ciò, sia a causa della mancata previsione normativa del voto postale che impedisce così di votare a chi è detenuto in un carcere sito in un comune diverso da quello di residenza; sia perchè la procedura prevista dagli artt. 8 e 9 della L. 23 aprile 1976, n. 136 che consente ai detenuti di votare in carcere è complessa e farraginosa determinando, così, poca informazione e forti criticità nell'organizzazione.

La complessità di questa procedura spiega la bassissima affluenza da parte dei detenuti alle consultazioni dell'ultimo periodo con la conseguente compromissione del diritto di voto e della partecipazione degli stessi alle scelte della collettività.

Proprio al fine di limitare l'astensionismo nelle carceri, in vista delle prossime consultazioni elettorali, la detta Associazione, unitamente alla Conferenza dei Garanti dei diritti delle persone private della libertà, ha realizzato una campagna informativa sulle modalità del voto all'interno delle carceri italiane volta ad incentivare l'esercizio del diritto di voto a tutti i detenuti che a tutt'oggi ne sono titolari.

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