Con la recente ordinanza n.16568/2022, pubblicata il 23 maggio scorso, la Sesta Sezione -3 Civile della Suprema Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni da cose in custodia, « la condotta del danneggiato, che entri in relazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art.1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. ».
Nella fattispecie all’esame della S.C. è risultata rilevante l'incidenza causale, ritenuta del tutto assorbente, del comportamento negligente del ciclista che avrebbe potuto agevolmente evitare una caditoia situata su strada urbana di proprietà comunale, tenuto conto:
- della condizione dei luoghi: la caditoia in pietra presente sul manto stradale (nelle cui feritoie, a dire del ricorrente, si sarebbe incastrata la ruota della sua bicicletta, causando la caduta) si presentava in maniera assolutamente chiara e visibile, di colore ben diverso rispetto al resto della pavimentazione stradale ed era ubicata al lato sinistro della carreggiata da lui percorsa;
- delle concrete condizioni temporali e ambientali in quanto l’illuminazione era sufficiente, essendo la caduta del ciclista avvenuto subito dopo il passaggio di una processione religiosa e tale caditoia risultava ben visibile.
- del fatto che la circolazione del ciclista avveniva contromano, cioé sul lato sinistro e a bassa velocità.
Quindi, l'utente della strada che avesse usato le dovute attenzione e cautela richieste dalla concreta situazione di fatto e dalle condizioni del manto stradale, avrebbe potuto ragionevolmente rendersi conto della presenza della caditoia ed evitarla.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di appello ha stabilito, con puntuale valutazione del merito che illustra le fonti del suo convincimento, che la caditoia era evitabile da parte del ricorrente se solo egli avesse prestato la dovuta attenzione, non ricorrendo in alcun modo l'ipotesi di insidia o trabocchetto, ma essendo gli elementi sopra enucleati tali da assorbire l'intero rapporto causale.
E’ quindi seguito il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza n. 365/2019 della Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto che aveva assolto da ogni responsabilità il Comune proprietario della strada.
L'insidia non soltanto era prevenibile, in quanto appariva chiaramente visibile e quindi senz'altro percepibile ad un soggetto che, percorrendo la strada alla guida di una bicicletta, si apprestava a rimettersi in marcia dopo il passaggio del corteo religioso, ma era anche visibile trovandosi in direzione dello sguardo del ciclista, il quale, con la normale diligenza avrebbe potuto e dovuto rendersi conto della presenza della supposta anomalia del piano stradale. In sostanza secondo la Corte di legittimità «…tali elementi inducevano a ritenere che la caduta fosse il frutto di una disattenzione del ciclista …di per sé sufficiente ad integrare gli estremi del caso fortuito, in quanto idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. ».