Riassunzione processo interrotto: va bene anche la citazione se la notifica è tempestiva

Riassunzione processo interrotto: va bene anche la citazione se la notifica è tempestiva

Con l’ordinanza n. 24914/2026, pubblicata il 1° settembre 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della riassunzione del processo interrotto chiarendo un punto pratico di grande rilievo: l’atto di riassunzione può assumere non solo la forma del ricorso, ma anche quella della citazione, purché sia tempestivamente compiuto.

Martedi 8 Settembre 2026

IL CASO: La vicenda esaminata nasceva da un giudizio di appello interrotto per il decesso del convenuto.

La parte appellante aveva riassunto il processo nei confronti degli eredi mediante atto di citazione, inviato tempestivamente per la notifica ma depositato oltre il termine.

La Corte d’appello aveva tuttavia dichiarato l’estinzione del giudizio, ritenendo necessaria la riassunzione con ricorso depositato tempestivamente e non con atto di citazione, che risultava sì tempestivamente inviato per la notificazione, ma depositato tardivamente, senza la prova del perfezionamento della notifica nei confronti degli eredi entro il termine considerato rilevante.

Pertanto, l’originaria attrice, investiva della questione la Corte di Cassazione, articolando il ricorso su quattro motivi.

Con i primi due motivi la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 297 e 305 c.p.c. e dell’art. 125 disp. att. c.p.c, sostenendo la validità della riassunzione anche con citazione, purché notificata nei termini.

Con il terzo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 300,305 e 307 cod. proc. civ., contestando che l’eccezione di estinzione potesse essere sollevata dal difensore dopo la mera dichiarazione del decesso dell’assistito, senza la costituzione degli eredi.

Con il quarto motivo deduceva la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale deciso con ordinanza fuori udienza e senza previo contraddittorio.

LA DECISIONE: La Cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, rigettato, invece il terzo, e rinviato la causa alla Corte d’Appello di provenienza in diversa composizione.

Relativamente alla questione sulla fungibilità delle forme dell’atto di riassunzione del processo interrotto e sul criterio da utilizzare per accertarne la tempestività, i giudici di legittimità hanno ribadito che, ai fini della riassunzione, deve ritenersi valido ed efficace tanto un atto avente la forma del ricorso, quanto un atto avente la forma della citazione, purché tempestivamente compiuto.

Da tale premessa deriva una conseguenza decisiva: la tempestività non va valutata in modo unitario e indifferenziato, ma secondo la disciplina propria del tipo di atto concretamente adottato.

Pertanto, se la riassunzione avviene con ricorso, rileva il deposito in cancelleria; se avviene con citazione, rileva la notificazione dell’atto di citazione nei confronti alla controparte.

Il fondamento di questo principio è individuato dalla Corte nella funzione propria della riassunzione: essa non introduce un nuovo procedimento, ma serve esclusivamente a consentire la prosecuzione di un giudizio già pendente, sia pure interrotto o quiescente.

Ne consegue che il giudice deve apprezzare l’atto nel suo contenuto sostanziale e nella sua idoneità a raggiungere lo scopo processuale, senza irrigidirsi nella forma adottata.

L'ordinanza precisa poi che una diversa conclusione vale solo in una specifica ipotesi: quando la riassunzione debba avvenire davanti a un giudice appartenente a un diverso plesso giurisdizionale, trova applicazione la disciplina dell’art. 59, comma 2, l. n. 69/2009, che richiede la riproposizione della domanda secondo le forme del rito applicabile davanti al giudice adito. Tale situazione, però, non ricorreva nel caso esaminato, trattandosi della prosecuzione del medesimo giudizio di appello interrotto per morte della parte.

Un secondo profilo giuridico affrontato è quello relativo alla scissione degli effetti della notificazione. La Corte afferma che, anche nel caso di riassunzione con citazione, deve applicarsi il principio per cui la notifica è tempestiva, per il notificante, dal momento dell’invio, purché essa si perfezioni successivamente. Questo passaggio è determinante, perché la Corte territoriale aveva attribuito rilievo al fatto che non vi fosse prova del perfezionamento della notifica entro il termine, pur risultando il tempestivo invio dell’atto.

Relativamente al terzo motivo, la Suprema Corte ha chiarito che, in base all’art. 307, ultimo comma, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69/2009, l’estinzione è rilevabile d’ufficio dal giudice.

Riassumendo:

1.la riassunzione del processo interrotto può essere validamente effettuata sia con ricorso sia con citazione;

2. la valutazione della tempestività deve essere compiuta secondo la disciplina propria della forma concretamente utilizzata;

3. nel caso di riassunzione mediante citazione, rileva la notificazione dell’atto alla controparte;

4. ai fini della tempestività della notificazione, deve applicarsi il principio della scissione degli effetti, sicché, per il notificante, rileva il momento dell’invio, purché la notificazione si perfezioni;

5. il giudice non può definire il giudizio in rito per estinzione senza previo contraddittorio su profili potenzialmente decisivi, quali, nella specie, l’incidenza del tempestivo invio dell’atto notificato;

6. l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 307, ultimo comma, cod. proc. civ., è rilevabile d’ufficio.

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