Processo interrotto per fallimento di una parte e termine per la riassunzione

Processo interrotto per fallimento di una parte e termine per la riassunzione

Con la sentenza n. 9370/2021, pubblicata l’8 aprile 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul dies a quo del termine per la riassunzione del processo nel caso di sua interruzione per l’intervenuta dichiarazione di fallimento di una parte.

Martedi 13 Aprile 2021

IL CASO: La vicenda esaminata trae origine dal ricorso promosso da una società avverso una cartella esattoriale avente ad oggetto la richiesta di pagamento di una consistente somma a titoli di contributi INPS e sanzioni.

In sede di gravame, promosso dall’ente previdenziale avverso la sentenza del Tribunale, la società originaria ricorrente veniva dichiarata fallita e il processo interrotto.

Successivamente, il giudizio veniva riassunto dall’ente previdenziale. La Corte di Appello, dichiarava, però, l’estinzione del processo, ritenendo la riassunzione tardiva in quanto, avendo l’ente previdenziale avuto conoscenza dell’evento con la ricezione della lettera ex art. 92 della legge fallimentare inviatale dal curatore, il termine per la riassunzione era iniziato a decorrere dalla suddetta ricezione. Quindi, secondo la Corte territoriale, l’ente previdenziale avrebbe dovuto attivarsi immediatamente e non, come era avvenuto, dopo l’interruzione del processo.

Pertanto la decisione della Corte di Appello veniva impugnata dall’ente previdenziale innanzi alla Corte di Cassazione, il quale deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 43 della legge fallimentare e dell’art. 305 del codice di procedura civile.

LA DECISIONE: I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso che, nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, hanno ribadito il principio di diritto secondo cui “in caso d’interruzione del processo determinata, ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell’evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento stesso, assistita da fede privilegiata”.

Pertanto, ai fini del decorso del termine per procedere alla riassunzione del processo non è sufficiente la conoscenza aliunde acquisita, hanno ricordato gli Ermellini " ma è necessaria la conoscenza legale che si verifica in presenza di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento interruttivo, assistita da fede privilegiata.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.9370 2021

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