Processo civile: modalità di deduzione dei capitoli nella prova per testimoni

Avv. Alessio Stefanini.
Processo civile: modalità di deduzione dei capitoli nella prova per testimoni

L’esigenza di specificazione dei fatti su cui sono chiamati a deporre i testimoni è soddisfatta anche laddove i fatti siano esposti in modo tale da consentire al giudice di controllarne la pertinenza. Detta valutazione può esser compiuta non solo alla stregua della formulazione letterale del capitolo ma anche in relazione a quanto riportato negli atti di causa.

Lunedi 12 Aprile 2021

Questo è il principio ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2149/2021 del 29 gennaio 2021.

Il caso

La vicenda prende le mosse da un sinistro occorso ad un pedone nel lontano 2012, il quale era caduto a causa della pavimentazione sconnessa del fondo stradale. Questi aveva, quindi, chiamato in causa il Comune competente per ottenerne la condanna al risarcimento ex art. 2051 c.c.

Risarcimento, questo, che veniva riconosciuto in primo grado dal Tribunale di Milano. Di diverso avviso, invece, era la corte d’appello che negava il risarcimento in quanto il danneggiato, con i suoi capitoli di prova, non avrebbe correttamente provato la dinamica del sinistro.

Questi presentava, quindi, ricorso per Cassazione ritenendo che i capitoli formulati fossero, invece, del tutto specifici, contenenti tutte le indicazioni circa l’avvenimento storico da provare, con relativa localizzazione nel tempo, nel luogo e nel suo svolgimento dinamico.

Le motivazioni della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso presentato dal danneggiato ritenendo che vi fosse un contrato tra la motivazione resa dalla Corte territoriale e la capitolazione effettuata dal ricorrente nella propria memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c., depositata in primo grado.

Richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, la Corte ha chiarito che “l’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorchè non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l’influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte di formulare un’adeguata prova contraria, potendo la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati essere condotta non solo alla stregua della loro letterale formulazione ma anche in relazione agli altri atti di causa (Cass.,2, n. 11765 del 6/5/2019)”.

In altre parole, la Corte ha ritenuto ammissibile una capitolazione della prova per testi che, seppur carente di dettagli, contenga un’esposizione dei fatti nei loro elementi essenziali. Questo sia per consentire, da un lato, la verifica della rilevanza da parte del Giudice, sia per dare modo alla controparte di capitolare la prova contraria.

La Suprema Corte sottolinea inoltre, che la verifica sui capitoli condotta dal Giudice in sede di ammissione delle prove, deve essere svolta non solo sulla base della formulazione letterale ma anche in relazione a quanto esposto dalla parte negli atti di causa depositati sino a quel momento.

Ciò in conformità ad una precedente pronuncia del 2019 (cfr. Cass. 11765/2019) secondo cui: “L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori.

La decisione

La Suprema Corte, ritenendo corretta la capitolazione delle prove offerta dal danneggiato, ha accolto il ricorso ed ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, per nuovo esame.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.2149 2021

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