Con l’ordinanza n. 24285/2026, pubblicata il 31 luglio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul mancato riconoscimento dei compensi professionali richiesti per l’attività stragiudiziale e, in particolare, per la procedura di negoziazione assistita obbligatoria.
| Venerdi 18 Settembre 2026 |
IL CASO: La controversia esaminata dalla Suprema Corte riguardava un sinistro stradale a seguito del quale il danneggiato conveniva davanti al Giudice di Pace il proprietario del veicolo antagonista e la compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni materiali riportati dal proprio motociclo, oltre al rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale e di quelle processuali.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio e l'attore si avvaleva di un consulente tecnico di parte, del cui compenso chiedeva il rimborso, producendo fattura quietanzata.
Il giudizio di Pace accoglieva parzialmente la domanda, ma ometteva di liquidare l'IVA sul costo delle riparazioni (pur indicata dalla CTU), di disporre il rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte e di riconoscere i compensi richiesti per l'attività stragiudiziale e per la procedura di negoziazione assistita.
Avverso la decisione di primo grado, l’originario attore proponeva appello, che veniva rigettato.
Nel decidere, il Tribunale affermava che l'attività svolta nella fase antecedente al giudizio, in quanto funzionalmente connessa e strumentale all'esercizio dell'azione risarcitoria, non fosse suscettibile di autonoma liquidazione rispetto alle spese del giudizio, aggiungendo che l'appellante non aveva fornito prova né degli specifici esborsi autonomamente sostenuti né dell'autonoma consistenza e rilevanza dell'attività professionale espletata.
Pertanto, della questione veniva investita la Corte di Cassazione.
Con il ricorso di legittimità veniva denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 20 del d.lgs. n. 209/2005 e dell'art. 24 Cost.
Si censurava il mancato riconoscimento dei compensi per l'attività di assistenza legale stragiudiziale oltre il rimborso delle spese generali e accessori, ai sensi del d.m. n. 55/2014, Tabella 25 e dei compensi spettanti per la fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita, ai sensi della Tabella 25-bis del medesimo decreto, come introdotta dal d.m. n. 37/2018.
LA QUESTIONE DI DIRITTO: Il problema di diritto che la Corte di Cassazione è stata chiamata a risolvere riguardava due sotto-questioni strettamente connesse.
La prima riguardava la qualificazione delle spese sostenute per la procedura di negoziazione assistita obbligatoria: si tratta di spese del giudizio, regolate dall'art. 91 c.p.c. e suscettibili di liquidazione in quella sede, ovvero di una voce di danno emergente autonomamente liquidabile, ovvero ancora di una categoria a sé stante che non si sovrappone integralmente a nessuna delle due?
La seconda il regime probatorio applicabile: la parte che ha esperito la negoziazione assistita e chiede il rimborso del relativo compenso professionale deve dimostrare, come per le spese stragiudiziali ordinarie, la necessità, l'utilità e la congruità dell'attività svolta, ovvero tale verifica è superata dalla natura obbligatoria della procedura?
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale nel rinviare la causa al Tribunale di provenienza, in persona di diverso magistrato, ha affermato il principio generale secondo il quale le spese di assistenza professionale stragiudiziale hanno natura di danno emergente e sono rimborsabili nei limiti della loro necessità e utilità.
I giudici di legittimità hanno operato la distinzione tra due fattispecie strutturalmente diverse, evidenziando che "occorre distinguere tra le ipotesi in cui la mediazione o la negoziazione assistita siano liberamente attivate dalla parte, nel qual caso la risarcibilità delle relative spese deve essere scrutinata secondo i principi generali in materia di danno emergente, mediante verifica della necessità, utilità e congruità dell'attività svolta, e quelle in cui tali procedure costituiscano, per espressa previsione normativa, condizione di procedibilità della domanda giudiziale".
Solo nella prima ipotesi opera il filtro ordinario della verifica ex ante di opportunità, sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di danno emergente.
Nella seconda ipotesi — che ricorre nel caso esaminato con l'ordinanza in commento — la necessità dell'attività non dipende da una valutazione di opportunità rimessa al giudice, bensì discende direttamente dalla legge: l'ordinamento ha reso quella procedura un passaggio obbligatorio per l'accesso al giudice, sicché il difensore che la esperisce non esercita una discrezionalità professionale, ma adempie un onere imposto dalla norma processuale.
Sotto questo profilo, la Corte afferma che: "l'attività professionale svolta dal difensore per l'attivazione e la gestione della procedura non può essere qualificata come attività meramente eventuale o facoltativa, bensì quale attività imposta dall'ordinamento e necessaria per consentire l'accesso alla tutela giurisdizionale".
A questa premessa sistematica si affianca il dato normativo dei parametri forensi. La Corte valorizza espressamente l'intervento del d.m. n. 37/2018 e la specifica tabella 25-bis da esso introdotta: la previsione di una autonoma tabella parametrica per la negoziazione assistita conferma, sul piano sistematico, che il legislatore secondario ha attribuito rilievo ed autonomia professionale all'attività difensiva svolta in tale sede, prevedendo espressamente la remunerazione.
Pertanto, una volta accertato l'effettivo svolgimento della procedura di negoziazione assistita nei termini di legge, il giudice di merito è tenuto a liquidare il compenso del difensore secondo i parametri della tabella 25-bis allegata al d.m. n. 55/2014, introdotta dal d.m. n. 37/2018, senza poter negare tale liquidazione richiamando in modo generico la strumentalità dell'attività rispetto alla causa.
In conclusione, la ratio decidendi si articola così in tre passaggi logicamente consequenziali:
i. Regola generale: le spese stragiudiziali sono danno emergente e richiedono domanda, allegazione e prova; la loro liquidabilità è subordinata alla verifica di necessità, utilità e congruità.
ii. Regola speciale: quando la procedura costituisce condizione di procedibilità, la necessità dell'attività difensiva è ex lege, non rimessa alla valutazione discrezionale del giudice; non può quindi essere negata in assenza di un accertamento di utilità che la norma processuale ha già compiuto a monte.
iii. Conseguenza liquidatoria: accertato l'effettivo svolgimento della procedura, il compenso va liquidato secondo la tabella 25-bis del d.m. n. 55/2014.