Procedimento per la correzione errore materiale: esclusa la condanna alle spese

Procedimento per la correzione errore materiale: esclusa la condanna alle spese

Nel procedimento di correzione di errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa la liquidazione delle spese processuali.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26566/2023, pubblicata il 14 settembre 2023.

Lunedi 18 Settembre 2023

IL CASO: Una società depositava ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza emessa dalla Corte di Appello.

La fondatezza dell’istanza veniva contestata dalla controparte, che si costituiva nel procedimento.

All’esito, la Corte di Appello rigettava l’istanza e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte.

Avverso la decisione della Corte di Appello, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo l’erroneità della decisione, avendo i giudici della Corte territoriale disposto la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento di correzione, censurando, anche, gli importi liquidati ritenendoli eccessivi.

Secondo la ricorrente, stante la natura amministrativa del procedimento, nessuna condanna alle spese doveva essere disposta in favore della controparte.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società ricorrente, ritenendo preliminarmente ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso la decisione relativa alla statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all’ultimo comma dell’art. 288 cod. proc. civ., preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto.

Gli Ermellini nell’accogliere il ricorso hanno provveduto all’eliminazione, dalla motivazione dal dispositivo dell’ordinanza impugnata, delle statuizioni relative alla liquidazione delle spese del procedimento di correzione dell’errore materiale, osservando che, come affermando in altri arresti giurisprudenziali di legittimità, nell’ambito del procedimento di correzione degli errori materiali non si fa luogo a liquidazione delle spese processuali, trattandosi di procedimento non propriamente contenzioso e di carattere eminentemente amministrativo, in quanto in esso non è individuabile una parte soccombente in senso proprio.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 26566 2023

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