Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Suprema Corte per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario.
Principio espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22676/2024.
Giovedi 29 Agosto 2024 |
Il caso: L’avv. Caio chiedeva la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione nell'ambito del giudizio tra l’Agenzia delle entrate e il contribuente Mevio difeso dal medesimo legale, laddove in dispositivo si era condannata l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in euro 5.600,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, esborsi per euro 200,00 ed altri accessori di legge e non si era disposta la distrazione a favore del difensore come richiesto in controricorso e in memoria.
La Corte, nell'accogliere il ricorso, ribadisce l'orientamento per cui:
a) in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
b) la procedura di correzione consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione;
c) inoltre il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Suprema Corte per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura.