La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 20140/2023 affronta nuovamente il caso del pedone che, mentre sta attraversando la strada, viene investito da un auto, evidenziando le ipotesi in cui la responsabilità del sinistro sia da imputare in via esclusiva al pedone.
Martedi 26 Settembre 2023 |
Il caso: Tizio e Mevia, in proprio e quali esercenti la potesta' genitoriale sul minore Caio convenivano in giudizio Tullio e la Assicurazione Delta s.p.a., il primo quale responsabile e la seconda quale assicuratrice per la RCA dell'autovettura, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal minore a seguito del sinistro nel quale era rimasto coinvolto, mentre, in compagnia della nonna, stava attraversando la strada.
Il Tribunale, ritenuta una responsabilita' concorsuale del 50 per cento a carico del conducente dell'auto, condannava quest'ultimo e la societa' assicuratrice al risarcimento dei danni in favore degli attori: pur ritenendo che l'attraversamento del bambino, di appena due anni, fosse stato improvviso, osservava che il conducente, transitando in area abitativa e con autovetture in sosta ai lati della strada, avrebbe dovuto adottare una condotta di guida estremamente prudente.
La sentenza di primo grado veniva riformata dalla Corte d'Appello, che accertava che l'attraversamento era stato improvviso, imprevedibile ed inevitabile e che non poteva ritenersi che il conducente dell'auto avesse avvistato il bambino, ne' che potesse tentare una manovra d'emergenza, non riuscita a causa della velocita' tenuta, riteneva, pertanto, il pedone responsabile in via esclusiva del sinistro.
Tizio e Mevia ricorrono in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, ricorda che:
a) in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti;
b) l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto;
c) nel caso di specie, il giudice d'appello, sulla base degli elementi di prova complessivamente al giudizio, ha accertato che l'attraversamento del bambino, di appena due anni, è stato improvviso ed imprevedibile, in quanto «è sbucato dietro la sagoma di un'auto in sosta sulla destra della carreggiata che impediva la visibilità al conducente dell'auto che sopraggiungeva, ma anche l'inevitabilità dello scontro, in quanto l'auto già si trovava davanti al punto di entrata nella carreggiata e porgeva, alla corsa del bambino, il proprio lato anteriore destro”;
d) pertanto non potevano muoversi rilievi alla condotta stradale del conducente dell'autovettura, in quanto l'impatto è avvenuto quando il veicolo già si trovava all'altezza del punto in cui è uscito il bambino, il quale, stante la bassa statura dovuta all'età, non poteva essere avvistato attraverso i vetri dell'autovettura parcheggiata.