In tema di reati contro la famiglia, il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento dei figli di cui all'art. 570-bis cod. pen. è procedibile d'ufficio.
Giovedi 28 Settembre 2023 |
Lo ha confermato la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 37977 del 15 settembre 2023.
Il caso. Il Tribunale di Milano condannava Tizio in relazione al reato di cui all'art. 570-bis cod. pen., per avere, dall'ottobre 2023 con permanenza, violato gli obblighi di natura economica stabiliti dal giudice civile con la sentenza di divorzio, in favore delle due figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e omettendo di corrispondere il contributo di mantenimento di 600 euro mensili, oltre rivalutazione, percentuale delle spese mediche e spese sportive concordate.
La Corte d'appello riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, eliminando la pena pecuniaria inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia.
Tizio, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, deducendo la violazione di legge, per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione difensiva di improcedibilità del reato, per essere stata presentata la querela dalle due persone offese solo nel 2018, ad oltre cinque anni dall'inizio dell'inadempimento, non potendo essere valorizzato il carattere permanente dell'illecito.
Per la Cassazione la censura è infondata: sul punto ricorda che:
a) costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell'art. 12- sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 all'art. 570 cod. pen. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità;
b) in tema di reati contro la famiglia, il delitto di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento dei figli di cui all'art. 570-bis cod. pen. è procedibile d'ufficio, in quanto è rimasto immutato il regime della procedibilità previsto per il delitto di cui all'art. 12-sexies legge n. 898 del 1970, richiamato dall'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54, la cui abrogazione è stata meramente formale, con trasposizione della relativa ipotesi criminosa nella nuova norma codicistica