La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37090/2019 ribadisce alcuni principi in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiari, nell'ipotesi, in particolare, in cui un padre ometta di corrispondere il mantenimento per i figli minori.
Il caso: il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, giudicando in abbreviato a seguito dell'opposizione al decreto penale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Tizio in relazione al reato di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54, articolo 3 (in relazione alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 12-sexies e all'articolo 570 c.p.) per essersi sottratto all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai tre figli minori, come disposto in sede di separazione, per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
Il Procuratore generale presso la Corte d'appello chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge in quanto il reato per il quale si procede è perseguibile d'ufficio laddove, come nel caso di specie, sia commesso in danno dei figli minori degli anni 18.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato e sul punto osserva quanto segue:
1) in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 12-sexies, richiamata dalla previsione di cui alla L. n. 54 del 2006, articolo 3, che punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di eta') economicamente non autonomi, e' reato perseguibile d'ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l'omissione si e' protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio;
2) per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21, vi e' continuita' normativa tra la fattispecie prevista dall'articolo 570-bis c.p. e quella prevista dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, articolo 3, sicche' la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale.