Con la sentenza n. 10820/20, depositata il 5 giugno 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sugli effetti della dichiarazione di fallimento del debitore intervenuto dopo l’emissione dell’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate in favore del creditore all’esito di un pignoramento presso terzi e nelle more del giudizio di opposizione promosso dal terzo pignorato avverso la suddetta ordinanza.
Venerdi 12 Giugno 2020 |
IL CASO: La vicenda esaminata nasce da un pignoramento presso terzi nel quale la creditrice pignorava i crediti vantati dalla debitrice nei confronti di due Comuni. Entrambi i terzi pignorati rendevano dichiarazione positiva e il Tribunale, su istanza del creditore, emetteva l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.
Avverso l’ordinanza di assegnazione veniva proposta opposizione da parte di uno dei terzi pignorati deducendo che:
- era stata assegnata al creditore procedente una somma eccedente la misura prevista dal primo comma dell’art. 546 c.p.c.
- e, comunque, in ogni caso una parte del credito assegnato non era ancora esigibile.
Una volta introdotto il giudizio di merito, dopo la fase sommaria nella quale il giudice rigettava l’istanza di sospensione dell’ordinanza impugnata, interveniva il fallimento della debitrice e il giudizio veniva interrotto e riassunto dal terzo pignorato nei confronti della curatela fallimentare, la quale si costituiva chiedendo che venisse dichiarata l’improcedibilità dell’esecuzione con la conseguente condanna della creditrice alla restituzione alla curatela delle somme incassate dopo la dichiarazione di fallimento sulla scorta dell’ordinanza di assegnazione.
La domanda della curatela fallimentare veniva accolta dal Tribunale il quale dichiarava la cessazione della materia del contendere del giudizio di opposizione.
La questione veniva, pertanto, sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla creditrice avverso la sentenza del Tribunale la quale deduceva, fra la violazione degli articoli 553, 617, 618 c.p.c., nonché dell’articolo 51 legge fallimentare.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che lo ha accolto con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, affermando il seguente principio di diritto: «nell’espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell’ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione; non spetta al giudice dell’opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi dell’art. 44 I. fall., in considerazione del momento in cui vennero effettuati».
Secondo gli Ermellini:
1. La funzione del pignoramento presso terzi è quella di soddisfare il creditore non già – come accade nelle altre forme dell’esecuzione forzata – attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo;
2. Il trasferimento della titolarità del credito vantato dal debitore in favore del creditore procedente mediante l’emissione dell’ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c. da origine al mutamento del soggetto attivo dell’obbligazione dovuta dal terzo pignorato;
3. Con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione delle somme in favore del creditore procedente, avendo raggiunto suo scopo, la procedura esecutiva deve ritenersi conclusa e definita;
4. L’eventuale proposizione di una opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, di cui all’art. 553 c.p.c., non vale a prorogare o riattivare una espropriazione già esaurita, ma ha il solo effetto di introdurre un ordinario giudizio di cognizione;
5. Nel caso di accoglimento dell’opposizione in tutto od in parte potrebbe porsi un problema di “reviviscenza” della procedura esecutiva;
6. L’intervenuto fallimento del debitore esecutato dopo l’emissione dell’ordinanza di assegnazione e per di più, nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non rende ipso iure improcedibile, né la procedura esecutiva, né il giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto dal terzo pignorato contro l’ordinanza di assegnazione, in quanto il suddetto giudizio investe la regolarità di un atto del procedimento esecutivo e non ha ad oggetto pretese verso il fallimento, nemmeno nel caso in cui (nei giudizi soggetti ratione temporis al regime introdotto dall’art. 1, comma 20, n. 4, della I. 24 dicembre 2012, n. 228) l’opposizione avesse ad oggetto il subprocedimento di accertamento del credito dell’esecutato verso il terzo;
7. In tal caso, infatti, l’opposizione avrebbe ad oggetto l’accertamento dell’esistenza d’una ragione di credito del fallimento, e non di un debito del fallimento, con la conseguenza che il relativo giudizio sfugge al divieto di azioni esecutive individuali di cui all’art. 51 I. fall., né, d’altro canto, l’interesse del creditore all’accertamento dell’obbligo del terzo viene meno per effetto del fallimento del debitore.
8. Solo nel caso in cui il terzo pignorato, dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, dovesse adempiere la propria obbligazione nelle mani del creditore assegnatario, potrà eventualmente sorgere il problema di stabilire se tale pagamento sia efficace, ai sensi dell’art. 44 I. fall.
Cassazione civile sentenza n.10820/2020