Con la sentenza n. 32804/2023 la Corte di Cassazione fa chiarezza in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata o inesistente notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore, che abbia proposto opposizione agli atti esecutivi.
Martedi 12 Dicembre 2023 |
Il caso: Tizio proponeva opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. emessa in suo danno con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli Nord aveva assegnato il quinto stipendiale al creditore pignorante Banca s.p.a: per l’opponente il pignoramento presso terzi, che non gli era mai stato notificato, era da considerare non già nullo, bensì inesistente.
L'adito Tribunale rigettava l’opposizione, rilevando che il pignoramento, benché nullo in difetto di valida notifica all’esecutato (mancando l’intimazione ex art. 492 c.p.c.), risultava sanato per effetto dell’avvenuta costituzione nel procedimento dello stesso Tizio, munito di difensore.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo :
a) violazione o falsa applicazione degli artt. 543 e 492 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: la mancanza di intimazione di cui all’art. 492 c.p.c. al debitore comporta l’assenza di un elemento strutturale del pignoramento, impedendo in ogni caso la costituzione del vincolo di destinazione;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 543, 492 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale considerato come vera e propria comparsa di costituzione e risposta l’istanza, meramente informativa, in ogni caso inidonea a sanare il deficit strutturale del pignoramento;
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 543 e 492 c.p.c., anche in riferimento all’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 5 e 3, c.p.c., per non aver il Tribunale considerato che la mancata notifica del pignoramento ha comportato una grave menomazione al diritto di difesa di esso ricorrente, pregiudicato nell’esercizio delle proprie facoltà processuali per il solo fatto di non esserne tempestivamente venuto a conoscenza.
Per la Cassazione il ricorso è fondato: sul punto rileva i seguenti principi di diritto:
1) nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento;
2) di conseguenza la mancata tempestiva iscrizione a ruolo implica la perdita di efficacia del pignoramento ancor prima del suo completamento e a tale fattispecie, interrotta ‘ante tempus’, non può riconoscersi l'effetto di utile inizio dell'esecuzione forzata ai fini dell'art. 481 c.p.c.;
3) se dunque la mera mancata iscrizione a ruolo determina l’impossibilità di completare il perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 543 c.p.c., sì da impedire l’utile inizio dell’azione esecutiva, a maggior ragione tanto deve dirsi nel caso in cui, come nella specie, la notifica nei confronti del debitore esecutato sia del tutto mancata, sia cioè inesistente;
4) pertanto – conclude la Corte - la mancata o inesistente notifica dell’atto al debitore, quindi non affetta da mera nullità, determina l’inesistenza del pignoramento, difettando radicalmente l’atto iniziale del processo, ai sensi dell’art. 491 c.p.c., non potendo ritenersi sanato tale vulnus dalla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi o, più in generale, dalla conoscenza che, della procedura esecutiva cui ciononostante sia stato dato seguito, il debitore abbia acquisito aliunde.
Cassazione civile sentenza 32804 2023