Istanza di concordato preventivo successiva all'ordinanza assegnazione somme: conseguenze

Istanza di concordato preventivo successiva all'ordinanza assegnazione somme: conseguenze

L’ordinanza di assegnazione somme emessa nell’ambito di un pignoramento presso terzi non può essere revocata qualora successivamente alla sua emissione la debitrice depositi la domanda di ammissione alla procedura del concordato preventivo.

Cosi’ si e’ espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19394/2017, pubblicata il 3 agosto 2017.

Mercoledi 23 Agosto 2017

IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame della Corte di Cassazione trae origine dall’emissione di un’ordinanza di assegnazione somme emessa nell’ambito di un pignoramento presso terzi a favore del creditore. Successivamente all’emissione della suddetta ordinanza, il debitore depositava domanda di ammissione al concordato preventivo e il Giudice dell’esecuzione, su sollecitazione del debitore, revocava l’ordinanza precedentemente emessa.  L’ordinanza di revoca veniva impugnata ai sensi dell’art. 617 cpc dal creditore. Impugnazione che veniva rigettata dal Tribunale. Avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione, il creditore proponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha evidenziato che: 

1. L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, rappresenta l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l’atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi;

2. Nessuna rilevanza può essere attribuita a quanto disposto dall’art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell’assegnazione verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato, che non ha l’effetto di perpetuare la procedura esecutiva ma solo effetti sostanziali a maggior tutela del creditore, che nel caso di mancata riscossione potrà intraprendere  un nuovo procedimento esecutivo sulla scorta dello stesso titolo;

3. La disposizione di cui al primo comma dell’art. 168 della legge fallimentare, secondo la quale è fatto divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore a decorrere dalla data di presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura del concordato preventivo fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, non può ritenersi legittimamente applicabile al pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell’ordinanza di assegnazione del credito;

4. Il procedimento del concordato preventivo non prevede  la possibilità di revocatorie o azioni ai sensi dell’art. 44 della legge fallimentare e nemmeno è fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo applicabili, in virtù del richiamo di cui al successivo articolo 169 della suddetta legge, soltanto le disposizioni degli articoli da 55 a 63.

5. Il pagamento di un debito preconcordatario essendo un atto di ordinaria amministrazione deve ritenersi in sé legittimo, purchè non integri l’ipotesi di un atto “diretto a frodare le ragioni dei creditori”  e quindi sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi del secondo comma dell’art. 173 della legge fallimentare e revocabile in forza dell’art.167, secondo comma, dello stesso testo legislativo   (conf. Cass. 29/11/2005 n. 26036).

Sulla scorta delle suddette osservazioni, gli Ermellini hanno accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e decidendo nel merito hanno  accolto l’opposizione promossa dal creditore con conseguente annullamento dell’ordinanza di revoca dell’assegnazione.

Quindi in definitiva, secondo i Supremi Giudici della Corte di Cassazione, se il debitore, dopo l’emissione dell’ordinanza di assegnazione emessa nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzi, depositi la domanda di concordato preventivo, il terzo pignorato deve procedere al pagamento delle somme assegnate dal Giudice in favore del creditore procedente, non essendo applicabile in questo caso il divieto di intraprendere azioni esecutive nei confronti del debitore dalla presentazione della domanda di concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.

Allegato:

Cass. civile Sez. III, Ordinanza del 03/08/2017 n.19394

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