In tema di sanzioni amministrative, la consegna dell’ordinanza-ingiunzione al servizio postale per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovendosi ritenere che il principio generale – affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost.- secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estende all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, in quanto, perché l’atto produca l’effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.
Lunedi 21 Agosto 2017 |
Questo è il principio di diritto confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19143/2017 del 1 agosto 2017.
IL CASO: Ia vicenda sottoposta all’esame dei giudici di legittimità trae origine dall’opposizione promossa da un contribuente avverso l’ ordinanza di ingiunzione a questi notificata, con la quale il Ministero delle Finanze ingiungeva il pagamento di una somma per transazioni finanziarie eseguite dal contribuente in contanti, senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 143 del 1991, convertito con modificazioni, nella legge n. 197 del 1991. L’opposizione veniva accolta nel merito con conseguente annullamento dell’ordinanza di ingiunzione, mentre veniva rigettata relativamente a questioni procedimentali e alla prescrizione. La sentenza veniva impugnata dal Ministero dell’economia e delle finanze il quale chiedeva la riforma della stessa. Nel giudizio di appello si costituiva il contribuente spiegando appello incidentale, ribadendo l’illegittimità della notifica della contestazione e della sua tardività ex art. 14 della legge 689 del 1981 e l’eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria. L’appello veniva accolto dalla Corte territoriale con conseguente rigetto dell’opposizione proposta dal contribuente. Secondo il Giudice di secondo grado, la notifica dell’ordinanza di ingiunzione era stata correttamente eseguita in quanto la consegna del plico al servizio postale era idonea ad interrompere la prescrizione quinquennale del diritto dell’Amministrazione Finanziaria alla richiesta sanzionatoria. Avverso la sentenza della Corte di Appello, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione. Nel giudizio di legittimità si costituiva il Ministero dell’economia e delle finanze spiegando appello incidentale.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha osservato che:
1. Le Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 24822 del 2015) hanno chiarito che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicchè, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario;
2. Il principio invocato dal Ministero con il ricorso incidentale, secondo il quale la notifica si perfeziona al momento della spedizione e non dalla consegna al destinatario, si riferisce alle ipotesi in cui l’atto del procedimento sanzionatorio debba essere compiuto entro un termine a pena di decadenza;
3. Il principio di scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario opera, quanto al termine di prescrizione, nel solo caso in cui la prescrizione possa essere interrotta attraverso il giudice e quindi attraverso la introduzione del giudizio. Tale ipotesi non ricorre con riferimento alla prescrizione della pretesa sanzionatoria;
4. Nel caso di pretesa sanzionatoria opera il principio secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria (Cass n. 14796/2016; Cass n. 28328/2010, che ha ritenuto idonei ad interrompere la prescrizione, l’audizione dell’interessato e la relativa convocazione).
Pertanto, sulla scorta delle suddette osservazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello in diversa composizione che dovrà procedere ad un nuovo esame della controversia alla luce del suddetto principio di diritto.
In definitiva, secondo i giudici di legittimità, in tema di sanzioni amministrative, la consegna del verbale di accertamento all’Ufficiale Giudiziario o all’Ufficio Postale per la notifica non è idonea ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale del diritto dell’Ente alla riscossione, in quanto il principio di scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario opera in riferimento alla prescrizione solo nel caso in cui questa possa essere interrotta unicamente con l’introduzione di un giudizio. Ipotesi non ricorrente nel caso di sanzioni amministrative.