Istituto della rimessione in termini: quando è ammesso

Istituto della rimessione in termini: quando è ammesso

La III Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31917 del 3 luglio 2017 si è pronunciata in tema di rimessione in termini, nel caso particolare in cui il difensore ometta dI firmare l'atto.

Giovedi 24 Agosto 2017

Il caso: la Corte di Appello di Napoli dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di D.S.D., avverso la decisione del Tribunale di Nola, che aveva assolto D.S. dal reato D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, con la restituzione dell'immobile in sequestro al Comune di Acerra, perchè non firmato dall'avvocato.

D.S. depositava personalmente l'istanza di rimessione in termine, ai fini dell'impugnazione in appello della sentenza che aveva disposto la restituzione al Comune invece che al ricorrente, e la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza.

D.S.D. propone ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, deducendo a tal fine che il difensore aveva consegnato a lui una copia firmata dell'atto di appello, e invece la segretaria di studio aveva depositato una copia non firmata nella cancelleria.

Pertanto nessun addebito di negligenza poteva muoversi al ricorrente, che aveva ricevuto la copia firmata: infatti, si legge nel ricorso, “l'istituto della remissione nei termini nasce per ovviare ad ipotesi in cui l'imputato non si sia potuto difendere, per cause non a lui imputabili”.

Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza del motivo, rilevando che :

  • l'inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine;

  • peraltro non può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo;

  • la restituzione nel termine è rimedio di natura eccezionale, il cui presupposto è che l'atto non sia stato compiuto, e non può trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui nel compimento dell'atto si siano verificate delle irregolarità o delle nullità.

Allegato:

Cass. penale Sez. III Sentenza del 03/07/2017 n.31917

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