Cassazione penale Sez. III Sentenza del 03/07/2017 n.31917

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Giovedi 24 Agosto 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente -

Dott. SOCCI Angelo M. - rel. Consigliere -

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -

Dott. ACETO Aldo - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.S.D., nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 18/01/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG, dott. Marilia Di Nardo: "Inammissibilità del ricorso".

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Napoli, con provvedimento del 13 agosto 2015 dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di D.S.D., avverso la decisione del Tribunale di Nola del 2 febbraio 2011, che aveva assolto D.s. dal reato D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, con la restituzione dell'immobile in sequestro al Comune di Acerra, perchè non firmato dall'Avvocato P.A..

D.S. proponeva istanza di rimessione in termine, ai fini dell'impugnazione in appello della sentenza che aveva disposto la restituzione al Comune invece che al ricorrente, e la Corte di appello di Napoli con l'ordinanza del 18 gennaio 2016 rigettava l'istanza.

2. D.S.D. propone ricorso per Cassazione, personalmente, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Violazione di legge, art. 175 c.p.p..

Il difensore aveva consegnato a lui una copia firmata dell'atto di appello, e invece la segretaria di studio aveva depositato una copia non firmata nella cancelleria. Conseguentemente nessun addebito di negligenza poteva muoversi al ricorrente, che aveva ricevuto la copia firmata. L'istituto della remissione nei termini nasce per ovviare ad ipotesi in cui l'imputato non si sia potuto difendere, per cause non a lui imputabili.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. ...

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