La Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017 e pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14/08/2017, ha introdotto, tra le tante disposizioni nelle materie più disparate, ulteriori rilevanti disposizioni per i professionisti e quindi anche per noi avvocati.
Qui di seguito alcune delle principali novità:
1) L'art. 1 comma 141 lett. b) della presente legge ha aggiunto alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”) l'art. 4 bis, che prevede e disciplina la possibilità di esercitare la professione forense in forma societaria, consentendo la costituzione di società di avvocati in forma di Società di Persone, Società di Capitali e Cooperativa
2) Il comma 150 dell'art. 1 della presente legge ha modificato l'art. 9 comma 4 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012 n. 27, introducendo l'obbligatorietà, per il professionista (quindi anche per l'avvocato, del preventivo scritto al momento del conferimento dell'incarico, con la dettagliata indicazione delle voci di costo per le singole prestazioni.
Questo il testo di legge : “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.
- La legge in commento ha inoltre aggiunto all'art. 135 del codice delle assicurazioni private ( D. lgs. 209/2005) i seguenti commi, che introducono alcune “restrizioni” in tema di onere della prova in caso di sinistro stradale con soli danni alle cose:
“ 3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.
In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
“ 3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
“3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare”.