Cassazione civile Sez. III, Ordinanza del 03/08/2017 n.19394

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Mercoledi 23 Agosto 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio - rel. Presidente -

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere -

Dott. GUIZZI Stefano Giaime - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15003/2015 proposto da:

G. B. SRL in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 169, presso lo studio dell'avvocato MONICA (STUDIO ARKAN) BUCARELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO DE FERRARI giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

G.S. SRL in concordato preventivo in continuità, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CANONACO, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO LUIGI PINGITORE, PAOLO BORGNA giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

ITALCEMENTI SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 174/2015 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/07/2017 dal Presidente Dott. SERGIO DI AMATO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

G.B. s.r.l. si opponeva a norma dell'art. 617 c.p.c., all'ordinanza del giudice dell'esecuzione del tribunale di Bergamo che aveva revocato la precedente ordinanza ex art. 553 c.p.c., con cui le aveva assegnato il credito vantato dall'esecutata, G. M. s.r.l., nei confronti del terzo pignorato Italcementi s.p.a..

Il giudice dell'esecuzione aveva rilevato d'ufficio, su sollecitazione dell'esecutata, che dopo il provvedimento di assegnazione era stata depositata, dall'esecutata stessa, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, con conseguente operatività della L. Fall., art. 168. ...

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