La Corte di Cassazione ribadisce che l'indicazione del codice fiscale del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002. L'omissione determina l'inammissibilità dell'istanza e non è sanabile, neppure qualora il giudice potesse ricavare il dato dalla documentazione allegata.
| Mercoledi 18 Marzo 2026 |
Tizio instaurava un giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, presentando contestualmente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte tributaria rigettava l'istanza ritenendo che non possedesse i requisiti minimi previsti dall'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Tizio ha proponeva opposizione. Il Tribunale, in contraddittorio con il solo Ministero dell'Economia e delle Finanze, accoglieva il ricorso. ritenendo ammissibile l'istanza.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorre alla Corte di Cassazione, deducendo che il Tribunale aveva omesso di esaminare un fatto decisivo: la mancata indicazione, nell'istanza, dei codici fiscali dei familiari del richiedente.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Ministero e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza in diversa composizione.
Il ragionamento della Corte prende le mosse dal dato normativo:
La Corte enuncia il seguente principio di diritto:
«In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l'indicazione nella relativa istanza del codice fiscale del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza».
Il principio è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza penale di legittimità, richiamata dalla stessa Corte: la sezione penale aveva già affermato, con numerose pronunce, che l'indicazione del codice fiscale è condizione imprescindibile e insanabile di ammissibilità dell'istanza.
Va segnalato che la Corte affronta preliminarmente anche una questione procedurale: il decesso del controricorrente, intervenuto nel corso del giudizio di cassazione, non determina l'interruzione del processo. Nel giudizio di legittimità, dominato dall'impulso d'ufficio, l'istituto dell'interruzione ex artt. 299 ss. c.p.c. non trova applicazione una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato. In senso conforme, la già citata Cass. pen., Sez. 4, n. 7973 del 2021 aveva affermato che l'indicazione del codice fiscale costituisce condizione di ammissibilità non sanabile, ribadendo un orientamento espresso fin da Cass. pen., Sez. 4, n. 23591 del 2004. Non si segnalano pronunce recenti in senso contrario.