Le astreintes nel danno da infiltrazione in una recente pronuncia della Cassazione

Corte di Cassazione ordinanza n° 2582 del 2026.
Avv. Mario Barone.
Le astreintes nel danno da infiltrazione in una recente pronuncia della Cassazione

La Corte cassa con rinvio ravvisando un vizio in procedendo (omessa pronuncia): l'ordinanza presta il fianco a considerazioni sull'istituto della coercizione indiretta, anche alla luce della c.d. Riforma Cartabia.

Giovedi 19 Marzo 2026

La Corte di Appello di Roma accertava che condutture non correttamente incanalate avessero accentuato il problema dell’umidità nel muro di confine e condannava al ripristino dello stato dei luoghi.

Il danneggiato ricorreva in Cassazione, dolendosi tra l’altro della mancata pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento della somma ritenuta equa, per ogni giorno di inosservanza o di ritardo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. non essendosi pronunciata la Corte territoriale sulla domanda di condanna ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c.). La Corte – con l’Ordinanza n° 2582/2026 – accoglieva il motivo: allo scopo di rendere maggiormente intellegibile il principio di diritto, val la pena tratteggiare l’istituto ad esso sotteso.

L’Istituto delle Astreintes.

L’astreintes è una misura coercitiva indiretta - disciplinata dall’art. 614 bis c.p.c. – e rispondente all’esigenza di indurre l’adempimento spontaneo: per rimanere nel campo delle infiltrazioni, trattasi di uno strumento aggiuntivo nelle mani del danneggiato per costringere il danneggiante a rimuovere “a monte” la causa delle infiltrazioni, pena il pagamento di una somma proporzionata al periodo di ritardo.

Ebbene, l’art. 614 bis c.p.c. (primo comma) statuisce che il Giudice “fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza”. Se la misura non è stata richiesta nel processo di cognizione – prosegue il medesimo comma – la somma di denaro “è determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto”; in tale ultimo caso, “Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612”. La possibilità di chiedere la misura anche al Giudice dell’Esecuzione è stata introdotta dal d.lgs. n° 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia).

Il principio di diritto nell’Ordinanza n° 2582 del 2026 della Corte di Cassazione.

Il ricorrente si è lamentato della violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) per non essersi il giudice a quo pronunciato sulla domanda volta a ottenere la condanna ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. La Corte di Cassazione ha dapprima ricordato la giurisprudenza secondo cui – in tema di obblighi di facere – è ammissibile l'azione volta ad ottenere la pronuncia di condanna (Cass. 05/09/2014, n. 18779; Cass. 23/09/2011, n. 1945; Cass. 01/12/2000, n. 15349; Cass. 17/07/1992, n. 8721) e, quindi, ha deciso come segue: “Avendo i ricorrenti dimostrato di avere proposto la domanda di condanna all'astreinte ex art. 614 bis cod. proc. civ. sia nel giudizio di primo grado sia in quello di appello, la corte territoriale … era tenuta a pronunciarsi anche sulla correlata domanda di coercizione indiretta”.

Considerazioni finali, anche alla luce della riforma c.d. Cartabia.

L’omessa pronuncia sulla domanda di applicazione delle astreintes – domanda avanzata al Giudice della Cognizione – determina un vizio della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. Con la c.d. Riforma Cartabia del 2022, e come accennato, la misura può essere chiesta anche al Giudice dell’Esecuzione; le due ipotesi non sono, tuttavia, sovrapponibili:

a) misura ex art. 614 bis c.p.c. richiesta al Giudice di Cognizione. La domanda potrà essere avanzata nell’atto introduttivo ovvero nella memoria ex art. 171 ter n° 1 c.p.c. e il Giudice di primo grado sarà tenuto a decidere sulla medesima in sentenza. Va da sé che la sentenza sarà appellabile sia per ragioni di merito (per ipotesi, ritenendo troppo gravosa la somma di denaro) sia per ragioni procedurali (per ipotesi: omessa pronuncia sulla domanda); la sentenza di appello sarà sempre ricorribile per Cassazione;

b) misura ex art. 614 bis c.p.c. richiesta al Giudice dell’Esecuzione. La presentazione della domanda in fase esecutiva segue una diversa scansione procedimentale: l’istanza potrà essere presentata solo dopo la notifica del precetto, su ricorso dell’avente diritto e secondo il modello procedimentale dell’art. 612 c.p.c. Di conseguenza, il creditore dovrà depositare ricorso al Giudice dell’Esecuzione, il quale – sentite le parti – provvede alla pronuncia con ordinanza: i rimedi da adottare avverso questo provvedimento saranno quelli tipici del processo esecutivo, vale a dire: opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ovvero apposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

In conclusione, la domanda di astreintes avanzata al Giudice di cognizione è uno strumento che consente di anticipare l’effetto di pressione sull’obbligato (essendo contenuto già in sentenza), mentre la medesima domanda presentata innanzi al Giudice dell’Esecuzione sconta l’attesa della notifica del precetto, del deposito del ricorso e l’attesa della successiva udienza: l’effetto di pressione sull’obbligato – dunque – in tal caso è posticipato e ulteriormente procedimentalizzato.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 2582 2026

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