Affidamento dei minori: no a collocamento presso la madre sulla base solo dell'età

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 6078/2026 del 17 marzo 2026.
A cura della Redazione.
Affidamento dei minori: no a collocamento presso la madre sulla base solo dell'età

La Cassazione ribadisce che le statuizioni su affidamento, collocamento e frequentazione dei figli devono fondarsi su una valutazione in concreto dell'interesse morale e materiale della prole, finalizzata a conservare un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Non è lecito adottare provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione con uno dei genitori applicando criteri astratti — come la sola tenera età — non misurati con la specifica realtà familiare.

Giovedi 19 Marzo 2026

Il caso.

Mevia deposita ricorso avanti al Tribunale di Parma chiedendo la separazione con contestuale domanda di divorzio dal marito Tizio, con affido congiunto dei figli gemelli minori e collocazione prevalente presso di sé nella casa familiare da assegnarsi in suo favore. Chiede altresì un assegno di mantenimento personale di € 400,00 mensili, un assegno per la prole di € 900,00 mensili complessivi e il contributo del 50% delle spese straordinarie.

Tizio si costituisce non opponendosi alla separazione ma chiedendo l'addebito alla moglie, l'affidamento condiviso con tempi di permanenza paritari e l'assegnazione a sé della casa familiare, di sua esclusiva proprietà.

Decisioni di merito

Con ordinanza il Tribunale adotta i provvedimenti provvisori ex art. 473-bis 22 c.p.c.: affidamento condiviso con collocazione paritaria a settimane alterne,50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore e incarico ai servizi sociali di osservare il nucleo familiare. La domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da Mevia — formulata per la prima volta nella seconda memoria ex art. 473-bis 17 c.p.c. — viene dichiarata inammissibile.

Mevia impugna l'ordinanza davanti alla Corte d'Appello di Bologna, contestando la collocazione paritaria alternata dei figli (ritenuta contraria al loro interesse e alle loro abitudini di vita) e la mancata assegnazione della casa coniugale.

La Corte d'Appello, con ordinanza del 29 ottobre 2024, accoglie parzialmente il reclamo:

assegna la casa familiare a Mevia insieme ai figli, dispone che Tizio la rilasci entro 30 giorni e fissa per il genitore non convivente due pomeriggi a settimana e weekend alternati;

l'assegnazione della casa in presenza di figli minori costituisce un diritto indisponibile sottratto alle decadenze processuali, e che il collocamento prevalente presso la madre è giustificato dalla tenera età dei figli.

I motivi del ricorso per cassazione

Tizio ricorre per cassazione con tre motivi:

  • violazione dell'art. 337-ter c.c. per avere la Corte d'Appello utilizzato come unico criterio di modifica del collocamento la tenera età dei figli, ignorando il principio — ormai consolidato in giurisprudenza — per cui il collocamento paritario rappresenta la massima espressione della bigenitorialità;
  • violazione degli artt. 337-ter e 337-sexies c.c. per avere la Corte assegnato la casa coniugale alla madre senza valutare l'interesse prevalente dei figli, la proprietà esclusiva dell'immobile in capo al padre e la sostanziale parità economica tra i coniugi;
  • omesso esame di fatti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.): la Corte avrebbe trascurato che i minori venivano accuditi prevalentemente dal padre, il cui orario lavorativo terminava intorno alle 14:30, con il supporto della nonna paterna.

La decisione della Cassazione e il principio di diritto

La Corte di Cassazione dichiara preliminarmente ammissibile il ricorso straordinario: a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, le decisioni rese in sede di reclamo su provvedimenti temporanei e urgenti sono ricorribili per cassazione quando riguardino statuizioni contenenti sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori (richiamando Cass. n. 1486/2025 e Cass. n. 4110/2026). Nel caso di specie la significativa riduzione dei tempi di frequentazione tra il padre e i figli integra proprio tale presupposto.

Nel merito, la Corte accoglie il primo e il terzo motivo — esaminati congiuntamente — e assorbe il secondo relativo all'assegnazione della casa familiare, osservando che:

  • la Corte d'Appello ha operato un giudizio in astratto, fondato esclusivamente sulla tenera età dei figli — che avevano già compiuto otto anni — senza verificare in concreto le modalità di relazione dei bambini con ciascun genitore né considerare le specifiche condizioni di vita della famiglia. In tal modo ha posto in secondo piano il dato che, nel vigore del collocamento paritario stabilito dal Tribunale, il padre assicurava una presenza quotidiana significativa.
  • in base al criterio fondamentale sancito dall'art. 337-ter c.c. il giudice deve sempre privilegiare la soluzione più idonea a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e a garantire il migliore sviluppo della personalità del minore, attraverso un giudizio prognostico sulle capacità genitoriali basato su elementi concreti — modalità effettive di cura, capacità affettiva, personalità del genitore

La Cassazione enuncia quindi il seguente principio di diritto:

«Nei provvedimenti previsti dall'art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all'età del figlio».

La decisione della Corte d'Appello di Bologna viene cassata e la causa rinviata in diversa composizione per un nuovo esame che tenga conto di tutti gli elementi concreti della situazione familiare.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 6078 2026

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