La Cassazione ribadisce che le statuizioni su affidamento, collocamento e frequentazione dei figli devono fondarsi su una valutazione in concreto dell'interesse morale e materiale della prole, finalizzata a conservare un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Non è lecito adottare provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione con uno dei genitori applicando criteri astratti — come la sola tenera età — non misurati con la specifica realtà familiare.
| Giovedi 19 Marzo 2026 |
Mevia deposita ricorso avanti al Tribunale di Parma chiedendo la separazione con contestuale domanda di divorzio dal marito Tizio, con affido congiunto dei figli gemelli minori e collocazione prevalente presso di sé nella casa familiare da assegnarsi in suo favore. Chiede altresì un assegno di mantenimento personale di € 400,00 mensili, un assegno per la prole di € 900,00 mensili complessivi e il contributo del 50% delle spese straordinarie.
Tizio si costituisce non opponendosi alla separazione ma chiedendo l'addebito alla moglie, l'affidamento condiviso con tempi di permanenza paritari e l'assegnazione a sé della casa familiare, di sua esclusiva proprietà.
Con ordinanza il Tribunale adotta i provvedimenti provvisori ex art. 473-bis 22 c.p.c.: affidamento condiviso con collocazione paritaria a settimane alterne,50% delle spese straordinarie a carico di ciascun genitore e incarico ai servizi sociali di osservare il nucleo familiare. La domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da Mevia — formulata per la prima volta nella seconda memoria ex art. 473-bis 17 c.p.c. — viene dichiarata inammissibile.
Mevia impugna l'ordinanza davanti alla Corte d'Appello di Bologna, contestando la collocazione paritaria alternata dei figli (ritenuta contraria al loro interesse e alle loro abitudini di vita) e la mancata assegnazione della casa coniugale.
La Corte d'Appello, con ordinanza del 29 ottobre 2024, accoglie parzialmente il reclamo:
assegna la casa familiare a Mevia insieme ai figli, dispone che Tizio la rilasci entro 30 giorni e fissa per il genitore non convivente due pomeriggi a settimana e weekend alternati;
l'assegnazione della casa in presenza di figli minori costituisce un diritto indisponibile sottratto alle decadenze processuali, e che il collocamento prevalente presso la madre è giustificato dalla tenera età dei figli.
Tizio ricorre per cassazione con tre motivi:
La Corte di Cassazione dichiara preliminarmente ammissibile il ricorso straordinario: a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, le decisioni rese in sede di reclamo su provvedimenti temporanei e urgenti sono ricorribili per cassazione quando riguardino statuizioni contenenti sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori (richiamando Cass. n. 1486/2025 e Cass. n. 4110/2026). Nel caso di specie la significativa riduzione dei tempi di frequentazione tra il padre e i figli integra proprio tale presupposto.
Nel merito, la Corte accoglie il primo e il terzo motivo — esaminati congiuntamente — e assorbe il secondo relativo all'assegnazione della casa familiare, osservando che:
La Cassazione enuncia quindi il seguente principio di diritto:
«Nei provvedimenti previsti dall'art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all'età del figlio».
La decisione della Corte d'Appello di Bologna viene cassata e la causa rinviata in diversa composizione per un nuovo esame che tenga conto di tutti gli elementi concreti della situazione familiare.