La famiglia nel bosco - effetti dei media sui casi di cronaca

La famiglia nel bosco - effetti dei media sui casi di cronaca

Un altro episodio della serie “La famiglia nel bosco” si è dunque concluso con l’ordinanza del 05 marzo 2026, con il quale il Tribunale dei Minori de L’aquila, a seguito di un articolato e sofferto percorso giudiziario, ha dovuto prendere atto della impossibilità del Servizio Sociale, cui erano stati affidati i minori allontanati dalla propria famiglia per inosservanza -tra l’altro- dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, di proseguire con serenità l’incarico assegnatogli e ordinarne il collocamento presso altra struttura.

Mercoledi 18 Marzo 2026

La vicenda, al momento uno dei casi mediatici e giudiziari più seguiti nel Belpaese, riguarda la nota coppia anglo-australiana che ha scelto di crescere i propri tre figli, di 6 e 8 anni, in un contesto di isolamento volontario, seguendo uno stile di vita neo-rurale radicale.

Il caso scoppia a fine settembre 2024, allorché l’intero nucleo familiare finisce al pronto soccorso a causa di un’intossicazione da funghi raccolti nel bosco ed il personale sanitario, ravvisando una potenziale condizione di pericolo per i minori, attiva la segnalazione obbligatoria alla Procura della Repubblica ed al Tribunale per i minorenni, in esito alla quale i bambini vengono affidati ai servizi sociali, seppur parzialmente seguiti dai i genitori.

Ricordiamo subito che il caso che intrattiene è soggetto alla normativa di cui al c.d. Decreto Caivano (D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito in Legge n. 159/2023), legislazione fortemente voluta dal governo in carica per contrastare la criminalità minorile ed il disagio giovanile, il tutto sull’onda emotiva -tanto da condizionare il “Titolo” del testo- dei noti fatti avvenuti a Caivano (violenza di gruppo subito da due bambine di 10 e 12 anni nel Parco Verde di Caivano da parte di un branco di minorenni).

La nuova disciplina legislativa introduce misure più severe, come ammonimento per genitori, Daspo urbano dai 14 anni, inasprimento pene per armi/droga e arresti facilitati, il tutto col mirato e fieramente rivendicato scopo di “punire per educare”.

Tra i cardini del Decreto:

  • Responsabilità Genitoriale: introdotto l'ammonimento del Questore per i genitori che non vigilano sull'istruzione dei figli (punibile con la reclusione fino a 2 anni in casi specifici).

  • Contrasto alle Baby Gang: introduzione della misura di prevenzione personale dell’“avviso orale” e limitazione dell’uso di cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati.

  • Misure Penali Minorili: abbassata la soglia di età per la custodia cautelare e inasprite le pene per reati legati al porto d'armi e allo spaccio.

  • Sicurezza Digitale: estese le misure di ammonimento previste per il cyberbullismo.

  • Contrasto alla Dispersione Scolastica: obbligo di istruzione scolastica più incisivo per combattere l'abbandono.

  • Interventi sul Territorio: prevede fondi per la riqualificazione urbana e la promozione dell'inclusione sociale, con particolare attenzione a Caivano.

Sbocco della normativa è stata poi l’introduzione dell’art. 570ter del Codice Penale, il quale testualmente stabilisce:

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno”.

Così inquadrata l’architettura normativa entro la quale il Magistrato ha la possibilità, ed al contempo l’obbligo di muoversi, dati per conosciuti i fatti, come sopra sintetizzati, vediamo come il Tribunale ha affrontato e tentato di risolvere le problematiche insorte, in ossequio alla Legge, alla quale sola egli Giudice è subordinato (art. 101 Cost.),

La prima cosa che salta agli occhi, alla lettura dell’intero provvedimento, è come la permanenza dei tre minori nella Comunità assegnatagli sia contraddistinta da due fasi nettamente contrapposte: la prima, inaspettatamente costruttiva ed efficace, ed una seconda, totalmente opposta, improvvisamente ostile ed ostruzionistica.

Nella prima delle due fasi venivano verificate le condizioni che dovevano giustificare l’inserimento dei minori nel Centro sociale in questione, quali tra le altre la loro arretrata scolarizzazione, ed in verità, nella prima relazione presentata al Tribunale dalla Casa-famiglia ospitante, la complessiva evoluzione del comportamento della madre e dei minori dai primi giorni successivi al collocamento viene favorevolmente descritta come segue:

I bambini ... a distanza di una settimana dal loro inserimento hanno mostrato una generale reazione positiva al nuovo contesto, con entusiasmo hanno esplorato la casa e si sono compiaciuti degli ambienti e dei vari giochi che hanno avuto a disposizione. Dopo un mese dal loro inserimento i bambini hanno compreso sempre più le regole degli orari da condividere con la madre e non si sono verificate particolari reazioni negative e/o disagio. Hanno continuato ad adattarsi positivamente all'ambiente, sperimentandosi in attività ludiche anche con altri minori con maggiore spontaneità rispetto ai primi giorni, compiacendosi della condivisione di giochi e attività. Il momento critico è sempre stata la fase dell'addormentarsi, cosi come già evidenziato nelle relazioni del 12 dicembre 2025 e in quelle successive, per cui abbiamo ritenuto opportuno che la madre fosse sempre presente nel farli addormentare, per rassicurarli e favorire un sonno rigenerante”.

La situazione, tuttavia, degrada nel tempo ed assume forme che diventeranno ingestibili per gli operatori della Casa-famiglia, secondo i quali “.. gli sviluppi successivi hanno evidenziato che la persistente e costante presenza materna è gravemente ostativa agli interventi programmati e pregiudizievole per l'equilibrio emotivo e l'educazione dei minori”, al contrario della condotta del padre, che viene descritta come “adeguata e utile a rasserenare i figli e la madre”.

La madre, in sostanza, da un certo momento in poi soggetta a frequenti scatti d’ira -continua nella sua relazione il Centro Sociale- sfruttando la possibilità di abitare in un piano superiore della struttura, seppure non prevista dalla normativa, ma concessa per favorire l’adattamento dei minori, finirà per imporre la propria costante presenza ai figli, intervenendo durante le lezioni e rimproverando l’educatrice, consentendo ai bambini di soggiornare a qualsiasi ora nel proprio appartamento, chiudendo la porta e impedendo di fatto l’accesso e la supervisione delle educatrici, tenendoli lì con sé a qualsiasi orario, lasciandoli persino dormire con lei la notte, in evidente contrasto con le previste disposizioni di affido.

Dopo una imprevista visita di amici dei genitori, poi, gli assistenti sociali riferiscono di aver riscontrato “.. nei tre minori un maggiore nervosismo: hanno iniziato a fare dei veri e propri atti distruttivi, buttando vasi con terra, scarabocchiando muri e armadi, aprendo continuamente rubinetti d'acqua esterni, arrampicandosi su alberi e cancelli, mettendo in disordine spazi comuni, tutti comportamenti spiegati dalla madre come espressione del loro profondo malessere”.

Al comportamento della madre corrisponderà quindi simmetricamente quello dei figli, i quali, se prima dialogavano serenamente con tutrice e curatrice, nel periodo successivo prenderanno a rifiutare ogni contatto, arrivando e cercare di fare a quelle (le educatrici) del male in tutti i modi, accusandole di essere delle “cattive persone”, definizione spesso utilizza la madre davanti ai bambini.

La diagnosi della neuropsichiatra infantile che rivela la sussistenza di rapporti simbiotici madre-figli, l’ingerenza della stampa e l’eccessiva esposizione mediatica dei minori promossa -si riferisce nella relazione- e coltivata dagli stessi genitori, le numerose altre criticità insorte, inducono in conclusione la Casa-famiglia a rinunciare alla prosecuzione dell’incarico e rimettere il mandato nelle mani del Tribunale dei Minori de L’Aquila, il quale così dispone:

I. - ordina l'allontanamento dei minori dalla comunità in cui sono attualmente ospitati e il loro collocamento in diversa struttura, senza la madre—

  1. - autorizza l'esecuzione dell'ordine di allontanamento con l'assistenza della forza pubblica, con le modalità indicate in motivazione—

  2. - incarica tutore e curatore speciale di attivare ogni necessaria azione a tutela del1a riservatezza dei minori—

L’ordinanza in esame meriterebbe a questo punto delle considerazioni finali sull’ingerenza dei media nei casi di cronaca più pubblicizzati, ma la riaccensione del dibattito, già sufficientemente rovente, inquinato come sappiamo dall’intromissione della politica e conseguente sostituzione di motivi ideologici a norme di legge e principi di diritto, ce ne fa fare volentieri a meno.

Salvo a riassumere il pensiero di chi scrive, sull’argomento, con il seguente esemplificativo aforisma: “Stampando una notizia in grandi lettere, la gente pensa che sia indiscutibilmente vera” (Jorge Luis Borges).

Allegato:

Decreto marzo proc n 454 2025 RG TM de L Aquila


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