In tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico del giudice va formulato tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacita' di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilita' ad un assiduo rapporto.
Mercoledi 11 Dicembre 2019 |
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 30191/2019.
Il caso: La Corte d'Appello di L'aquila Sezione per i Minorenni rigettava il reclamo proposto dalla sig.ra T. avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila con il quale veniva disposto il collocamento della minore S. in via preferenziale presso il padre R. previo affidamento della bambina ai Servizi sociali del Comune.
La Corte territoriale riteneva che il collocamento in via preferenziale della minore presso il padre rispondesse all'interesse morale e materiale della stessa minore, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, soprattutto in considerazione della maggiore garanzia di stabilita' offerta dal padre alla minore.
T. ricorre in Cassazione, deducendo la violazione o la falsa applicazione dell'articolo 337 ter, comma 1 e 2 sul rilievo che il decreto impugnato ha attribuito un significato assolutamente incongruo alla nozione di interesse del minore, disapplicando il criterio, asseritamente enunciato da questa Corte, di privilegiare la collocazione della minore presso la madre, anche a prescindere dalla modifica da parte di quest'ultima del luogo di residenza.
Per la Suprema Corte, il motivo è inammissibile, sulla base delle seguenti condiderazioni:
a) in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacita' dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacita' di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilita' ad un assiduo rapporto, nonche' della personalita' del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che e' in grado di offrire al minore;
b) quanto sopra fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialita', da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione;
c) nel caso in esame, la Corte d'Appello ha fatto una corretta applicazione del principio sopra enunciato decidendo la collocazione prevalente della minore presso il genitore - il padre - in grado di garantire alla medesima maggiore stabilita', e di darle quel senso di sicurezza e continuita' gia' fortemente minato dalla conflittualita' genitoriale;
d) in particolare, sono stati evidenziati alcuni elementi in favore del padre: uno stile educativo piu' regolativo da parte di quest'ultimo (mentre la madre e' piu' permissiva e distante emotivamente dalla minore), la presenza costante all'interno dell'agriturismo gestito dal padre (presso cui il padre e la bambina vivono) dei nonni paterni con cui la minore ha un buon rapporto, la zia ed i cugini.
e) in ogni caso, la valutazione circa la collocazione prevalente del minore presso il genitore in grado di garantire al medesimo maggiore stabilita', gia' fortemente minata dalla conflittualita' genitoriale, spetta al giudice a quo nell'ambito del giudizio di fatto allo stesso riservato.