La Cassazione penale, con la sentenza n. 10251/2026 ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno, senza motivare sulle reali condizioni economiche del condannato, benché questi fosse ammesso al patrocinio a spese dello Stato e avesse documentato la propria indigenza.
| Martedi 28 Aprile 2026 |
La sentenza conferma un orientamento che incide direttamente sulla prassi dei giudici di merito in sede di applicazione dell'art. 165 cod. pen. Quando il condannato allega — o dagli atti emergano — elementi concreti di difficoltà economica, il giudice non può limitarsi ad un richiamo formale alla norma: deve confrontarsi specificamente con tali elementi e motivare, sia pure sommariamente, sulla fattibilità dell'adempimento.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisce un dato oggettivo che rende ineludibile questa verifica. Sul piano difensivo, la pronuncia conferma la piena percorribilità del ricorso per cassazione per vizio di motivazione in caso di omesso scrutinio delle condizioni economiche del condannato.
Il Tribunale di Bari aveva condannato Tizio alla pena di cinque mesi di reclusione e 500 euro di multa per i reati di cui agli artt. 81,570 e 570-bis cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in forma continuata), con condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, quantificato in 10.950 euro. Il beneficio della sospensione condizionale della pena veniva subordinato al pagamento integrale di tale somma, ai sensi dell'art. 165 cod. pen.
La Corte d'appello di Bari confermava integralmente la sentenza di primo grado, rigettando il motivo di appello con cui Tizio aveva chiesto la rimozione della condizione risarcitoria, documentando la propria situazione di indigenza economica e richiamando la propria ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso la sentenza d'appello, la difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in ordine all'apposizione della condizione al beneficio della sospensione condizionale della pena. In particolare, si censurava:
La Sesta Sezione penale ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 165 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari: sul punto osserva che: