Se il giudice della cognizione ha omesso di stabilire il termine per adempiere al risarcimento il Pubblico ministero prima di chiedere la revoca della sospensione condizionale della pena deve previamente investire il giudice dell'esecuzione della fissazione di detto termine.
In tal senso si è pronunciata la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 17493/2024.
Venerdi 3 Maggio 2024 |
Il caso: la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a Tizio dalla medesima Corte territoriale, a causa del mancato adempimento da parte del condannato dell'obbligo risarcitorio (relativo alla provvisionale di euro 70.950,00) cui era stata condizionata detta sospensione.
Avverso la predetta ordinanza per mezzo del proprio legale Tizio propone ricorso per cassazione insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato; egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comma l, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt.163 e 165 cod. pen. poiché, a suo dire, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle sue condizioni economiche che non gli consentivano un adempimento pure parziale e che, quindi, la revoca del beneficio era stata disposta pur a fronte della provata impossibilità dell'adempimento.
Per la Corte di Cassazione l'ordinanza impugnata deve essere annullata per le seguenti ragioni:
a) all'esito del giudizio di cognizione, la sospensione condizionale in favore di Tizio era stata subordinata al pagamento della provvisionale di euro 70.950,00 (pacificamente mai corrisposta in favore delle vittime della truffa da lui commessa);
b) tuttavia non risulta che la Corte di appello di Roma con la sentenza di condanna sopra indicata avesse fissato un termine per l'adempimento: infatti in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il terrmine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello della esecuzione;
c) qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen., rispettivamente, per i delitti e per le contravvenzioni;
d) pertanto, se il giudice della cognizione ha omesso di stabilire il termine per adempiere il Pubblico ministero deve previamente investire il giudice dell'esecuzione della fissazione di detto termine prima di poter chiedere la revoca della sospensione condizionale della pena (qualora non sia già decorso il termine di cinque o due anni ex art. 163 cod. pen.), mentre il giudice dell'esecuzione, nel contraddittorio delle parti, deve stabilire, se richiesto, il termine di cui all'art. 165, sesto comma, cod. pen. o accertare se il termine di cui al citato art.163 sia maturato.