Omesso mantenimento dei figli: regalie o acquisti di generi alimentari non sostituiscono l'assegno

Omesso mantenimento dei figli: regalie o acquisti di generi alimentari non sostituiscono l'assegno

La Cassazione con la sentenza n. 36101/2026 ha stabilito che la mera disoccupazione non prova l'impossibilità assoluta di adempiere e che regalie o acquisti di generi alimentari non sostituiscono l'assegno. L'inadempimento protratto esclude la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

Venerdi 30 Ottobre 2026

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ribadendo il rigore dell'onere probatorio gravante sull'obbligato che invoca l'impossibilità di adempiere: le allegazioni generiche e non documentate sulla situazione economica non sono idonee a superare la responsabilità, e che la non punibilità per particolare tenuità resta preclusa in presenza di inadempimenti reiterati e protratti nel tempo.

Il caso

Tizio era stato condannato dal Tribunale per il reato di cui all'art. 570 c.p., per non aver versato l'assegno mensile di 600 euro, fissato in sede civile a favore dei figli minorenni, per oltre un anno e mezzo, con condanna al risarcimento dei danni. La Corte d'appello ha confermato la condanna, valutando in modo autonomo le circostanze addotte dalla difesa e richiamando le prove e le argomentazioni del primo grado.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi:

  • violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere stata valutata l'assoluta impossibilità economica di versare l'assegno (stato di disoccupazione), pur avendo egli provveduto all'acquisto di alimenti e vestiario per i figli, e per non essere stato considerato che ai minori non mancavano comunque i mezzi di sussistenza;
  • violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. (assenza di dolo, modalità della condotta, esiguità del danno, occasionalità).

La decisione della Cassazione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto reiterativo di argomenti già vagliati dalla sentenza impugnata e comunque manifestamente infondato. Sul primo motivo ha osservato che:

  • per escludere il reato l'imputato deve provare una situazione di impossibilità oggettiva, perdurante, assoluta e incolpevole, che non si desume dalla sola disoccupazione; vi è un onere di allegazione da cui risulti anche l'impossibilità, oggettiva e soggettiva, di reperire comunque un'occupazione, non bastando indicazioni generiche, specie se l'obbligato è abile al lavoro e in buona salute;
  • la condizione di disoccupazione era stata smentita dalla compagna dell'imputato, che aveva riferito di un'attività saltuaria di elettricista e dell'acquisto di alimenti e piccoli regali ai figli;
  • l'imputato non aveva mai chiesto al giudice civile la riduzione o la revoca dell'assegno, e l'inadempimento si era protratto per anni senza soluzione di continuità, anche sul piano affettivo, lasciando la moglie separata in grave bisogno;
  • tali elementi hanno correttamente indotto i giudici di merito a ritenere l'omissione frutto di una precisa e ostinata deliberazione di non versare quanto dovuto, e non di un'impossibilità incolpevole riconducibile alla forza maggiore;
  • l'obbligo di mantenimento non può essere aggirato con regalie o acquisti di generi alimentari, che non riducono l'offensività della condotta;
  • quanto allo stato di bisogno dei minori, esso è in re ipsa, data la loro incapacità di provvedere a sé stessi: il genitore che non corrisponde quanto dovuto commette sempre il reato, perché viola anche il precetto dell'art. 30, primo comma, Cost.

Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. In assenza di elementi espressivi di occasionalità, il delitto in esame è caratterizzato dal progressivo aggravamento della lesione del bene giuridico tutelato, che si realizza con inadempimenti reiterati e protratti: ciò lo esclude dall'ambito di applicazione dell'art. 131-bis c.p. Il principio vale a maggior ragione quando è coinvolto il best interest of the child, principio immanente all'ordinamento interno (artt. 2 e 30 Cost. e art. 315-bis c.c.) e internazionale.

Principio di diritto: integra il reato di cui all'art. 570 c.p. l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento dei figli minorenni, la cui impossibilità di adempiere deve essere provata dall'obbligato come oggettiva, perdurante, assoluta e incolpevole e non si desume dalla sola disoccupazione; lo stato di bisogno del minore è in re ipsa, regalie o acquisti di generi alimentari non escludono l'inadempimento, e il protrarsi dell'omissione, in assenza di elementi di occasionalità, esclude la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 36101 2026

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.007 secondi