La Cassazione con la sentenza n. 36101/2026 ha stabilito che la mera disoccupazione non prova l'impossibilità assoluta di adempiere e che regalie o acquisti di generi alimentari non sostituiscono l'assegno. L'inadempimento protratto esclude la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
| Venerdi 30 Ottobre 2026 |
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ribadendo il rigore dell'onere probatorio gravante sull'obbligato che invoca l'impossibilità di adempiere: le allegazioni generiche e non documentate sulla situazione economica non sono idonee a superare la responsabilità, e che la non punibilità per particolare tenuità resta preclusa in presenza di inadempimenti reiterati e protratti nel tempo.
Tizio era stato condannato dal Tribunale per il reato di cui all'art. 570 c.p., per non aver versato l'assegno mensile di 600 euro, fissato in sede civile a favore dei figli minorenni, per oltre un anno e mezzo, con condanna al risarcimento dei danni. La Corte d'appello ha confermato la condanna, valutando in modo autonomo le circostanze addotte dalla difesa e richiamando le prove e le argomentazioni del primo grado.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi:
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto reiterativo di argomenti già vagliati dalla sentenza impugnata e comunque manifestamente infondato. Sul primo motivo ha osservato che:
Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. In assenza di elementi espressivi di occasionalità, il delitto in esame è caratterizzato dal progressivo aggravamento della lesione del bene giuridico tutelato, che si realizza con inadempimenti reiterati e protratti: ciò lo esclude dall'ambito di applicazione dell'art. 131-bis c.p. Il principio vale a maggior ragione quando è coinvolto il best interest of the child, principio immanente all'ordinamento interno (artt. 2 e 30 Cost. e art. 315-bis c.c.) e internazionale.
Principio di diritto: integra il reato di cui all'art. 570 c.p. l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento dei figli minorenni, la cui impossibilità di adempiere deve essere provata dall'obbligato come oggettiva, perdurante, assoluta e incolpevole e non si desume dalla sola disoccupazione; lo stato di bisogno del minore è in re ipsa, regalie o acquisti di generi alimentari non escludono l'inadempimento, e il protrarsi dell'omissione, in assenza di elementi di occasionalità, esclude la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.