La Cassazione ha stabilito che, se il giudice fissa un assegno onnicomprensivo per moglie e figli comprensivo del canone di locazione, anche la quota per l'affitto è reddito imponibile del coniuge beneficiario, ridotta alla metà se l'immobile è goduto dai figli, e concorre all'obbligo di dichiarazione.
| Venerdi 30 Ottobre 2026 |
La decisione offre un chiarimento utile sul rapporto tra assegno di mantenimento onnicomprensivo e quota destinata al canone di locazione: quest'ultima non può essere scorporata per escluderla dalla base imponibile.
Il principio incide direttamente sulla verifica della soglia che fa scattare l'obbligo di dichiarazione e si presta a essere invocato in tutti i casi in cui il provvedimento del giudice della separazione preveda una somma unica comprensiva dell'affitto. La Corte precisa inoltre come operi la riduzione al 50% quando dell'immobile locato beneficiano anche i figli. Il quadro normativo applicato è quello vigente ratione temporis (art. 47 Tuir, oggi art. 50).
L'Agenzia delle Entrate notificava a Mevia, coniuge separato beneficiario di un assegno di mantenimento per sé e per i figli, alcuni avvisi di accertamento per quattro annualità, contestando l'omessa dichiarazione dei redditi derivanti dall'assegno. La contribuente impugnava gli atti sostenendo, in sintesi:
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi e annullava gli avvisi. Anche la Commissione tributaria regionale, adita dall'Amministrazione finanziaria, rigettava l'appello, interpretando il verbale di separazione omologato nel senso che il «vero» assegno di mantenimento fosse quello al netto del canone di locazione: il verbale prevedeva infatti che la somma fosse comprensiva dell'eventuale canone e di ogni accessorio per la locazione della casa di abitazione, aggiungendo che l'ex coniuge non avrebbe dovuto corrispondere altro.
L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 47 (ora 50) e 10, comma 1, lett. c), del Tuir: gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato costituiscono reddito imponibile assimilato a quello di lavoro dipendente e, nel caso concreto, superavano i limiti entro i quali opera l'esonero dall'obbligo di dichiarazione. La contribuente non ha svolto difese.
La Corte parte dalla soglia: all'epoca l'obbligo di dichiarazione sorgeva al conseguimento di redditi annui pari a 6.197,48 euro. L'assegno annuo, onnicomprensivo, ammontava a 17.043,07 euro e, poiché ne beneficiavano anche i figli minori, la parte imponibile andava determinata in misura pari alla metà, cioè 8.521,53 euro. La sola componente riferita al canone di locazione era pari a 6.817,23 euro annui: se doveva considerarsi imponibile, la soglia risultava superata e l'obbligo di dichiarazione sussisteva; in caso contrario no.
Il quadro normativo richiamato è il seguente:
Sulla base di tali norme, la Corte rileva che l'importo era stato fissato dal giudice della separazione in forma onnicomprensiva, come emerge in modo chiaro dalla clausola che lo definisce comprensivo dell'eventuale canone e di ogni accessorio per la locazione e dalla previsione che nulla di ulteriore sarebbe stato dovuto. Ne deriva che:
La Corte enuncia dunque il seguente principio di diritto: in tema di imposte dirette, a seguito della separazione personale dei coniugi, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, qualora l'autorità giudiziaria abbia fissato un importo onnicomprensivo per il mantenimento di moglie e figli specificando che la somma riconosciuta comprende l'eventuale canone di locazione di un immobile, quanto corrisposto per il canone rientra nell'ammontare del reddito percepito dal coniuge beneficiario che deve essere sottoposto a imposizione nel limite di legge, fermo restando che, quando dell'immobile locato fruiscano pure i figli, anche la porzione della cifra prevista per il pagamento del canone deve essere calcolata nella misura di metà, salvo diversa previsione dell'autorità giudiziaria.
Il ricorso è stato quindi accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., cassando la sentenza impugnata e rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in considerazione della parziale novità delle questioni affrontate e della natura della controversia.