La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27424/2023 si pronuncia in merito alla possibiità o meno che la notifica del titolo esecutivo da parte di un concreditore estenda la sua efficacia ai fini esecutivi anche agli altri concreditori.
Venerdi 6 Ottobre 2023 |
Il caso: il Tribunale di Brindisi respingeva l’opposizione proposta da Caio e Mevio al precetto loro notificato da Tizio, per € 8.988,58 oltre accessori, ritenendo idonea, come previa notificazione del titolo esecutivo – la sentenza di quel tribunale-, quella eseguita ad istanza di altro concreditore in uno a separato precetto.
Caio e Mevio ricorrono in Cassazione, deducendo
- la violazione degli artt. 479 e 480 cpv. cod. proc. civ., per inidoneità della notifica del titolo esecutivo eseguito da altro concreditore non legato da vincolo di solidarietà attiva;
- la violazione delle medesime norme, per non avere rilevato la nullità del precetto intimato dall’intimante Tizio per omessa previa notifica del titolo esecutivo da parte di quest’ultimo.
La Cassazione, nell'accogliere entrambi i motivi, enuncia i seguenti principi di diritto:
a) alla regola per la quale è di norma inammissibile la censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, ove non si prospettino anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l’esito del processo, fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia in modo evidente reso impossibile l’estrinsecazione del diritto di difesa in relazione alle peculiarità del processo;
b) pertanto, essendo rivolta la notificazione del titolo in forma esecutiva, nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/22, a rendere edotto il suo destinatario dell’intenzione del notificante di azionare il titolo in un futuro processo esecutivo, a tutela dal pregiudizio di immediata evidenza (e quindi non bisognevole di specifica allegazione) del diritto di difesa anteriore all’instaurazione del processo esecutivo consistente nella facoltà di evitare l’esecuzione presupposta da detta notificazione, occorre che al destinatario della notifica sia chiaro che questa avvenga al fine di preannunciare l’esecuzione da parte del soggetto che la minaccia;
c) di conseguenza, la notificazione di quel titolo eseguita in forma esecutiva ad istanza di un concreditore ivi menzionato, dalla quale non si evinca in modo univoco la volontà anche di altro concreditore di azionarlo, non è idonea ad esonerare quest’ultimo da una separata notificazione del titolo stesso anteriormente al precetto: in mancanza della quale il precetto intimato dal secondo è nullo.