Non e’ accettazione tacita dell’eredita’ il pagamento di una multa

Non e’ accettazione tacita dell’eredita’ il pagamento di una multa
Lunedi 12 Ottobre 2020

Com’è noto l’eredità di una persona deceduta si acquista con l’accettazione, che può essere espressa o tacita. L’accettazione espressa può essere pura e semplice o con il beneficio d’inventario. L’accettazione tacita, invece, si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Nel caso in cui il chiamato all’eredità provveda al pagamento di un verbale per alcune violazione al codice della strada commesse con l’auto intestata al de cuis si configura l’accettazione tacità dell’eredità?

Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20878/2020, pubblicata il 30 settembre 2020.

IL CASO: La vicenda giunta all’esame della Corte di Cassazione origina dell’opposizione promossa da un’automobilista innanzi al Giudice di Pace avverso 70 verbali per violazione alle norme del codice della strada per accesso, senza autorizzazione, nelle zone a traffico limitato (ZTL).

L’automobilista deduceva di non essere tenuto al pagamento dei suddetti verbali essendo la madre proprietaria del veicolo interessato, che era deceduta, e di aver rinunciato all’eredità di quest’ultima.

Costituendosi in giudizio, il Comune nel chiedere il rigetto del ricorso sosteneva che il ricorrente era il legittimato passivo in quanto aveva già provveduto al pagamento di un precedente verbale al codice della strada commesso con lo stesso autoveicolo e, pertanto, era da considerarsi a tutti gli effetti erede della madre, configurandosi nel caso di specie l’accettazione tacita dell’eredità di quest’ultima.

L’opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace e la sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale in sede di gravame.

I giudici di merito rilevavano, tra l’altro, la mancata trascrizione, da parte dei successori della de cuius del trasferimento del veicolo mortis causa come previsto dall’art. 94 del codice della strada e che il ricorrente non aveva fornito la prova del non utilizzo dell’autovettura e che le contestazioni erano relative ad un arco di tempo successivo alla morte della madre dell’opponente, ma precedente alla rinuncia all’eredità.

Pertanto la questione veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione da parte del ricorrente originario, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha dato ragione all’automobilista, ribaltando, così, le decisioni dei giudici di merito, ed ha accolto il ricorso con rinvio al Tribunale in diversa composizione per un nuovo esame.

Secondo gli Ermellini:

  1. non possono costituire accettazione tacita dell’eredità gli atti di natura meramente conservativi che il chiamato può compiere prima dell’accettazione, ex art. 460 codice civile;

  2. come affermato in modo costante dalla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità dell’accettazione tacita dell’eredità non è sufficiente che un atto sia compiuto dal chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede;

  3. il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all’eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell’asse ereditario, cioè tale che solo l’erede abbia diritto di compiere;

  4. in questi casi, difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l’accettazione tacita;

  5. pertanto, il pagamento della sanzione pecuniaria relativa al verbale per violazione al codice della strada, trattandosi di un atto meramente conservativo, essendo ammesso dall’art. 1180 c.c., l’adempimento del terzo, non può essere ritenuto accettazione tacita dell’eredità;

  6. trattandosi di debiti per infrazioni commesse dopo l’apertura della successione, non sarebbero nemmeno qualificabili come debiti ereditari, bensì come debiti dell’erede, il cui adempimento non può indurre a ravvisare un’ipotesi di accettazione tacita, posto che anche in tal caso ben potrebbe trattarsi di adempimento del terzo e non da parte di colui che in tal modo abbia inteso univocamente assumere la qualità di erede;

  7. contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito è irrilevante che le infrazioni fossero state commesse nelle more tra l’apertura della successione e la rinunzia, avendo quest’ultima effetti retroattivi.

  8. il disposto dell’art. 521 c.c., la cui rubrica è intitolata "retroattività della rinunzia", espressamente prevede che chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato;

  9. essendo, quindi, il ricorrente mero chiamato all’eredità non aveva nessun onere di provvedere all’aggiornamento del Pubblico Registro Automobilistico, trattandosi di obbligazione propria dell’acquirente del diritto di proprietà del bene, e cioè di colui che abbia effettivamente acquistato la qualità di erede;

  10. in tema di responsabilità civile per danni da circolazione, come affermato più volte dagli stessi giudici di legittimità, le risultanze del pubblico registro automobilistico costituiscono prova presuntiva della proprietà dell’autovettura obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale, che può essere vinta da prova contraria fondata sul certificato di proprietà - o sull’eventuale accettazione di eredità, nel caso in esame - che, ancorché non trascritto, dimostra l’avvenuto trasferimento del bene in capo all’acquirente.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 20878 2020

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