L'intervenuto accordo transattivo non esime l'intermediario a segnalare il credito a sofferenza

L'intervenuto accordo transattivo non esime l'intermediario a segnalare il credito a sofferenza

Il Garante della Protezione dei Dati Personali, col Provvedimento del 27 gennaio 2021 [9547248], è intervenuto, da ultimo, nel considerare legittimo, se pur entro un certo termine, il mantenimento nei sistemi di informazione creditizia di precedenti segnalazioni di passaggi a sofferenza anche dopo la conclusione di un contratto transattivo “a saldo e stralcio”.

Venerdi 11 Giugno 2021

L’Autorità Garante ritorna sul tema affermando che, nonostante la definizione del rapporto creditizio mediante accordo transattivo a saldo e stralcio con conseguente estinzione delle obbligazioni debitorie derivanti dal contratto, l’intermediario finanziario è tenuto comunque a segnalare presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia il credito a sofferenza, nei termini di conservazione previsti dall’art. 6, comma 2, lett. b) dall’intervenuto accordo transattivo (ossia 24 mesi).

Invero, Banca d’Italia ha previsto nella Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi», che devono essere segnalati nella categoria di censimento sofferenze

  1. i crediti passati a perdita i crediti in sofferenza che l’intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero;

  2. nonché le frazioni di credito non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti a sofferenza prescritti e quelli oggetto di esdebitazione.

La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita e quindi anche nell’ipotesi di pagamento parziale, anche in forza di una transazione.

Per la definizione di posizioni debitorie per effetto di un accordo transattivo a saldo e stralcio sottoscritto fra il mutuatario moroso e il creditore (cedente o cessionario nel caso di crediti NPL), è certamente legittimo il mantenimento della segnalazione della sofferenza presso la Centrale dei Rischi entro i 24 mesi dall’intervenuto accordo transattivo in quanto la definizione della posizione debitoria con accordo a saldo e stralcio, pur comportando l’estinzione del debito con parziale soddisfo della parte creditrice non può ritenersi pienamente satisfattivo del diritto di credito e, conseguentemente, si applicherebbe il termine di conservazione dei dati previsto dall’art. 6, comma 2, lett. b) del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Allegato:

Garante Privacy provvedimento 9547248 del 27 gennaio 2021

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