Il mero ritardato pagamento non fa scattare la segnalazione in centrale rischi

Il mero ritardato pagamento non fa scattare la segnalazione in centrale rischi

La prima sezione della Suprema Corte, con ordinanza n. 25512 del 26.10.2017 afferma che il mero ritardo del pagamento non legittima la segnalazione in Centrale Rischi, in difetto di una serie di valutazioni preliminari sulle cause che lo hanno prodotto.

Giovedi 18 Gennaio 2018

IL CASO: L’istituto di credito ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Palermo, depositata il 02.12.2013 che, in accoglimento dell'appello proposto da F.C. e F.P. nei confronti del Banco (omissis) S.p.A. e della società (omissis) S.r.l., dichiarava la illegittimità della segnalazione a sofferenza della posizione degli appellanti e condannava le appellate a provvedere alla definitiva cancellazione dei nominativi ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio.

La Corte di Appello ha chiarito che il mancato rispetto delle scadenze previste nel contratto di mutuo e di quelle derivanti da altri rapporti intrattenuti con l'istituto di credito non è necessariamente sintomatico di insolvenza o di gravi e non transitorie difficoltà economiche.

Viceversa, come nel caso di specie, era da imputare al verificarsi di specifiche circostanze:

  • i debitori erano stati beneficiari di provvedimenti legislativi di sospensione delle scadenze dei prestiti agrari;

  • i debitori non condividevano i tassi applicati dalla banca, come dimostrato dal contenzioso in essere;

  • la condotta dei debitori poteva dipendere dalla transitoria mancanza di liquidità, in ragione del caratteristico andamento delle aziende vitivinicole.

In tale contesto, doveva essere tenuto in debito conto anche il patrimonio immobiliare dei debitori.

Avverso tale sentenza, la (omissis) S.r.l. propone ricorso per cassazione, denunciando la violazione o falsa applicazione del D.Lgs 01.09.1993, n. 385, art.li 51, 53, 67, 107, oltre che della delibera del comitato interministeriale per il credito e risparmio del 29 marzo 1994 e della circolare della Banca d'Italia n. 139 del 11.02.1991.

LA DECISIONE: Preliminarmente, giova evidenziare che la Centrale Rischi ha lo scopo primario di garantire la stabilità del sistema creditizio, rendendo noti i nominativi dei morosi agli istituti di credito: dal che l'evidente perseguimento di interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari.

La normativa in commento, tuttavia, delinea i presupposti che giustificano la segnalazione con lo specifico fine di tutelare il cliente.

Non vi è dubbio, infatti, sottolinea la Corte, che la segnalazione, seppur legittima, incide fortemente sulla reputazione economica e sull'operatività bancaria del cliente.

Per tale presupposto, conclude, affermando che la violazione di tale disciplina - là dove si traduca nell'erronea individuazione della ricorrenza di siffatti presupposti - genera una responsabilità negoziale della banca, sulla quale grava l'onere, in coerenza con i principi generali desumibili dall'art. 1218 c.c., di dimostrare, ove sorga controversia, l'andamento dei propri obblighi”.

Allegato:

Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 25512 del 26/10/2017

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