Con l’ordinanza n. 15140/2021, pubblicata il 31 maggio 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sui requisiti che un atto o una missiva devono avere per essere considerati idonei ai fini dell’efficacia interruttiva della prescrizione di un diritto.
Lunedi 14 Giugno 2021 |
IL CASO: La vicenda riguarda la domanda con la quale veniva richiesta al Tribunale la condanna del venditore di un terreno a realizzare, a sue cure e spese, un muretto a confine tra il terreno acquistato dagli attori e quello confinante, rimasto di proprietà del convenuto, nonché la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni derivanti da un furto subito dagli attori a causa della mancanza della recinzione.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto oltre a chiedere l’integrale rigetto della domanda proposta dagli attori, eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto vantato da questi ultimi.
La domanda attorea veniva parzialmente accolta dal Tribunale, il quale rigettava l’eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, in quanto agli atti erano state allegate due raccomandate inviate dagli attori valide ai fini dell’efficacia interruttiva della prescrizione del diritto poi azionato con il giudizio.
Il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento danni, non avendo gli attori fornito la prova circa il nesso di causalità, e condannava il convenuto alla realizzazione a sue cure e spese del muretto.
In sede di gravame interposto dal convenuto, la Corte di Appello riformava parzialmente la sentenza di primo grado con la riduzione della somma liquidata dal Tribunale a titolo di spese legali.
La vicenda, pertanto, giungeva in Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’originario convenuto avverso la sentenza d’appello, il quale fra i motivi deduceva la violazione o la falsa applicazione degli articoli 1362 e 2943 del codice civile, avendo i giudici di merito rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto formulata dal ricorrente.
Quest’ultimo riteneva errata la decisione dei giudici di merito, osservando che alla predette raccomandate non poteva attribuirsi efficacia di atti interruttivi in quanto si trattava di semplici inviti rivolti in toni pacati e cortesi, che non avevano il carattere di intimazione propria degli atti interruttivi della prescrizione.
LA DECISIONE: Anche la Cassazione ha dato torto all’originario convenuto rigettando il ricorso da quest’ultimo proposto ed osservando, in merito al suddetto motivo di impugnazione, che:
1. per avere efficacia interruttiva un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo);
2. quest'ultimo requisito richiede solo la forma scritta e non è soggetto a rigore di forme, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti;
3. è sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto;
4. il predetto requisito non è ravvisabile invece, nel caso in cui il creditore formuli al debitore semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento;
5. è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, in quanto si tratta di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.
Cassazione civile ordinanza n.15140 2021