Viene anticipato l'orario dell'udienza e il difensore dell'imputato non compare: conseguenze

Viene anticipato l'orario dell'udienza e il difensore dell'imputato non compare: conseguenze

Se il giudice anticipa l'orario dell'udienza e il giudizio si svolge senza la presenza del difensore, si determina la nullità della sentenza.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16388/2021.

Giovedi 10 Giugno 2021

Il caso: Il difensore di Tizio propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di ricettazione di certificato assicurativo, contrassegno e carta verde della compagnia Delta S.p.a..

Il difensore eccepisce che illegittimamente la sentenza era stata pronunciata a seguito di udienza dibattimentale in sua assenza: infatti

- all'udienza del 2 aprile 2019 era stata disposto un rinvio, per la rinnovazione della notifica all'imputato del decreto di citazione, al 3 luglio 2019, ore 12.00, ma quell'udienza era stata celebrata tra le ore 10.33 e le ore 11.00, in assenza del difensore di ufficio;

- se l'udienza fosse stata celebrata in sua presenza, il difensore avrebbe eccepito che la rinotifica del decreto di citazione era stata ordinata al domicilio dichiarato dall'imputato ma l'ufficiale giudiziario, una volta attestata l'assenza dell'imputato, aveva eseguito la notifica ai sensi dell'articolo 157 c.p.p., comma 8, come se il prevenuto non avesse mai dichiarato domicilio, e non ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., comma 4.

per la Suprema Corte la censura è fondata e sul punto osserva che:

a) l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullita' assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione;

b) peraltro è irrilevante il fatto che la nullità non sia stata immediatamente eccepita dal difensore dell'imputato nominato dalla Corte di appello ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, in quanto, in sostanza, essa deriva dalla omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, dovendo essere assimilata a tale ipotesi la citazione relativa ad una data o comunque ad una occasione diversa rispetto a quella in cui il processo e' stato effettivamente celebrato ed avendo, pertanto, essa comportato una lesione ineliminabile, se non con la integrale rinnovazione del giudizio in tal modo illegittimamente celebrato, del diritto di difesa dell'imputato.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.16388 2021

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